Liberalizzazioni: Pioggia di emendamenti sull'abrogazione delle tariffe professionali
La Commissione Industria del Senato è impegnata questa settimana nell'esame del ddl 3110 di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 sulle cosidde...
La Commissione Industria del Senato è impegnata questa settimana
nell'esame del ddl 3110 di conversione del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 sulle cosiddette "liberalizzazioni". Il
Presidente del Senato, Renato Schifani, ha scritto al
Presidente della Commissione, senatore Cesare Cursi,
invitandolo "ad esercitare una scrupolosa e rigorosissima
valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti sotto il profilo
dell'attinenza al testo e alle finalità del provvedimento. Ciò al
fine di vincolare strettamente il dibattito all'esame delle
disposizioni oggetto del decreto, già in origine molto estese, ed
evitare qualsiasi sconfinamento verso temi aggiuntivi ed
estranei".
Si tratta di oltre 2000 emendamenti dei quali 164 soltanto relativi all'articolo 9 che, in sette commi detta disposizioni sulle professioni regolamentate e che, in particolare con il comma 1, procede all'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate del sistema ordinistico.
Per quanto concerne gli emendamenti presentati relativamente all'articolo 9, è possibile rilevare tutto ed il contrario di tutto ed in paricolare si nota che in 18 viene soppresso il comma 1 e, quindi, non verrebbero abrogate le tariffe professionali mentre con altri 10 (di natura diametralmente opposta) viene chiesta la soppressione del comma 2 e quindi non viene ritenuta necessaria la predisposizione di parametri di riferimento, da utilizzare nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, in sostituzione delle attuali tariffe professionali.
In verità è difficile procedere ad una schematizzazione degli emendamenti presentati perché sono variegati ma il gran numero degli stessi fa comprendere come il problema debba essere attentamente attenzionato.
Ricordiamo che con l'articolo 9 del decreto-legge vengono, anche, abrogate tutte le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe, per cui sono state, di fatto, cancellate tutte quelle norme del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) che contengono riferimenti alle tariffe ed in particolare i commi 1,2,3 e 6 dell'articolo 92 del Codice nonché i commi 1,2 e 3 dell'articolo 262, il comma 1 dell'articolo 263 ed il comma 3 dell'articolo 267 del Regolamento di attuazione (sperando di non dimenticare nulla).
Per altro, vista la struttura delle due norme (Codice dei contratti e Regolamento di attuazione), non crediamo che un'abrogazione così vagamente dettata sia possibile ed , anzi, crediamo che, per evitare dubbi ed incomprensioni, sia necessaria una esplicita abrogazione degli articoli e dei commi, eventualmente, contrastanti con la pavetata abrogazione delle tariffe professionali.
Ma il dubbio più grande è quello relativo alle gare per i servizi di architettura e di ingegneria che, senza tariffe di riferimento, porteranno il Responsabile del procedimento a definire l'importo a base d'asta con criteri soggettivi e non più oggettivi perché con l’abrogazione delle tariffe manca un necessario riferimento per individuare l'importo a base d'asta dei servizi di architettura e di ingegneria, inserendo il libero arbitrio nella determinazione del criterio di aggiudicazione (affidamento diretto, procedura negoziata o asta pubblica).
Allo stato attuale ci chiediamo come sarà possibile determinare i requisiti di capacità tecnica senza alcun riferimento alle Classi ed alle Categorie? E come sarà possibile costruire l'elenco dei professionisti? In base a quali classi e categorie?
Non capiamo, poi, che senso avrebbe cancellare la tariffa relativa alle opere pubbliche di cui al D.M. 4/4/2001 per riproporre successivamente nuovi parametri per le opere pubbliche; occorrebbe comprendere che l'attuale tariffa per le opere pubbliche (D.M. 4/4/2001) non è, già da parecchi anni, un minimo inderogabile e che è, soltanto, un necessario riferimento per individuare l'importo a base d'asta dei servizi di architettura e di ingegneria; ovviamente sull'importo così determinato, come ben sappiamo, è possibile applicare il ribasso offerto con la conclusione che la tariffa non è più un minimo ma soltanto un utile riferimento e che la liberalizzazione era già in atto prima dell'emanazione del decreto-legge n. 1/2012.
Si tratta di oltre 2000 emendamenti dei quali 164 soltanto relativi all'articolo 9 che, in sette commi detta disposizioni sulle professioni regolamentate e che, in particolare con il comma 1, procede all'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate del sistema ordinistico.
Per quanto concerne gli emendamenti presentati relativamente all'articolo 9, è possibile rilevare tutto ed il contrario di tutto ed in paricolare si nota che in 18 viene soppresso il comma 1 e, quindi, non verrebbero abrogate le tariffe professionali mentre con altri 10 (di natura diametralmente opposta) viene chiesta la soppressione del comma 2 e quindi non viene ritenuta necessaria la predisposizione di parametri di riferimento, da utilizzare nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, in sostituzione delle attuali tariffe professionali.
In verità è difficile procedere ad una schematizzazione degli emendamenti presentati perché sono variegati ma il gran numero degli stessi fa comprendere come il problema debba essere attentamente attenzionato.
Ricordiamo che con l'articolo 9 del decreto-legge vengono, anche, abrogate tutte le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe, per cui sono state, di fatto, cancellate tutte quelle norme del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) che contengono riferimenti alle tariffe ed in particolare i commi 1,2,3 e 6 dell'articolo 92 del Codice nonché i commi 1,2 e 3 dell'articolo 262, il comma 1 dell'articolo 263 ed il comma 3 dell'articolo 267 del Regolamento di attuazione (sperando di non dimenticare nulla).
Per altro, vista la struttura delle due norme (Codice dei contratti e Regolamento di attuazione), non crediamo che un'abrogazione così vagamente dettata sia possibile ed , anzi, crediamo che, per evitare dubbi ed incomprensioni, sia necessaria una esplicita abrogazione degli articoli e dei commi, eventualmente, contrastanti con la pavetata abrogazione delle tariffe professionali.
Ma il dubbio più grande è quello relativo alle gare per i servizi di architettura e di ingegneria che, senza tariffe di riferimento, porteranno il Responsabile del procedimento a definire l'importo a base d'asta con criteri soggettivi e non più oggettivi perché con l’abrogazione delle tariffe manca un necessario riferimento per individuare l'importo a base d'asta dei servizi di architettura e di ingegneria, inserendo il libero arbitrio nella determinazione del criterio di aggiudicazione (affidamento diretto, procedura negoziata o asta pubblica).
Allo stato attuale ci chiediamo come sarà possibile determinare i requisiti di capacità tecnica senza alcun riferimento alle Classi ed alle Categorie? E come sarà possibile costruire l'elenco dei professionisti? In base a quali classi e categorie?
Non capiamo, poi, che senso avrebbe cancellare la tariffa relativa alle opere pubbliche di cui al D.M. 4/4/2001 per riproporre successivamente nuovi parametri per le opere pubbliche; occorrebbe comprendere che l'attuale tariffa per le opere pubbliche (D.M. 4/4/2001) non è, già da parecchi anni, un minimo inderogabile e che è, soltanto, un necessario riferimento per individuare l'importo a base d'asta dei servizi di architettura e di ingegneria; ovviamente sull'importo così determinato, come ben sappiamo, è possibile applicare il ribasso offerto con la conclusione che la tariffa non è più un minimo ma soltanto un utile riferimento e che la liberalizzazione era già in atto prima dell'emanazione del decreto-legge n. 1/2012.
A cura di Paolo
Oreto
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