L'ingegnere Iunior (sezione B albo) può progettare in zona sismica
Gli ingegneri iscritti alla sezione B dell’albo professionale (ingegneri juniores) possono progettare strutture in zona sismica in caso di costruzioni civili...
Gli ingegneri iscritti alla sezione B dell’albo professionale
(ingegneri juniores) possono progettare strutture in zona sismica
in caso di costruzioni civili semplici e con l’utilizzo di
metodologie standardizzate.
Lo ha stabilito in sede giurisdizionale la Sezione Quarta del Consiglio di Stato, intervenuta sul problema delle competenze professionale degli ingegneri che hanno completato il percorso di laurea triennale iscrivendosi alla sezione B dell’albo professionale. In particolare, nel caso di specie un ingegnere juniores si era visto rigettare un progetto presentato per la realizzazione di un fabbricato da adibire ad abitazione rurale di 4100 metri cubi, con due elevazioni fuori terra, da realizzarsi in zona sismica. Il diniego al progetto presentato era stato motivato in virtù del “Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 126/09 del 24 luglio 2009” che aveva ritenuto che la progettazione in zona sismica non rientrasse nella competenza degli ingegneri e architetti juniores.
Da qui il primo ricorso al TAR da parte dell’Ingegnere juniores e di Sind.In.Ar 3 (Sindacato Nazionale Ingegneri Juniores e Architetti Juniores). Il TAR, ricorrendo in un difetto di forma, aveva però rigettato il ricorso, richiamando le prescrizioni contenute negli artt. 16 e 46 del d.P.R. 5 giugno 2011 n. 328, che, nel delineare le competenza degli ingegneri e architetti juniores, fanno riferimento, tra l’altro, alla “progettazione di costruzioni civili semplici con l’uso di metodologie standardizzate”. Secondo il giudice di primo grado da tali prescrizioni normative si dovrebbe desumere che l’architetto e l’ingegnere juniores non possano mai essere chiamati a risolvere problemi di speciale complessità, nel senso che né l’opera da realizzare, né le metodologie da applicare devono risultare complesse. Il TAR ritenendo che le costruzioni in zona sismica, invece, dovrebbero sempre reputarsi di speciale difficoltà, poiché la loro progettazione presupporrebbe l’applicazione di metodologie e normative complesse e richiederebbe una conoscenza avanzata dell’ingegneria strutturale e geotecnica (nulla rilevando che, per la soluzione dei problemi di speciale complessità legati alla progettazione in zona sismica, esistano tecniche di costruzione consolidate dall’esperienza, poiché tale circostanza non inficerebbe il fatto che la costruzione in zona sismica implica pur sempre la soluzione di un complesso problema progettuale e normativo), ha escluso gli juniores dalla loro progettazione. Ma si sa i giudici non sono “tecnici” e spesso le consulenze non sono realizzate da professionisti super partes.
In secondo grado, gli appellanti hanno evidenziato come la sentenza di primo grado si basava sulla arbitraria equiparazione tra progettazione in zona sismica e progettazione “complessa”, estendendo immotivatamente l’ambito delle preclusioni oggettive di natura professionale fissate ex lege nei confronti degli ingegneri e degli architetti juniores, non tenendo conto della concreta natura del progetto demandato all’ingegnere appellante e relativo ad un immobile di estensione inferiore a 5000 mc (pari a 4100 mc, per la precisione), avente due elevazioni fuori terra ed insistente in zona agricola, né aveva approfondito la circostanza che nel caso di specie era stata utilizzata una metodologia di calcolo “standardizzata”.
Era stata obliata la circostanza che la Regione Calabria aveva acquisito tre pareri tecnici, ma poi aveva tenuto conto unicamente di quello maggiormente vessatorio per la categoria degli ingegneri e degli architetti junior; la decisione di primo grado, inoltre, aveva frainteso il concetto di “metodologie standardizzate”, equiparandole alla “metodologia semplice” e sostenendo che ne fosse sempre e comunque precluso l’utilizzo per la progettazione in zona sismica.
I giudici del Consiglio di Stato, pur rilevando la specificità della progettazione in area sismica, hanno ammesso che la ricorrenza del criterio legittimante previsto ex lege - “costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate” - non possa essere aprioristicamente escluso sempre e comunque, allorché si verta nel campo della progettazione e direzione dei lavori in dette aree, e necessiti di una valutazione caso per caso, che tenga conto in concreto dell’opera prevista, delle metodologie di calcolo utilizzate, e che potrà essere tanto più rigida e “preclusiva”, allorché l’area sia classificata con un maggiore rischio sismico.
La valutazione di un progetto in zona sismica deve specificamente riferirsi, di volta in volta, al singolo progetto presentato, con motivazione che, ancorché sintetica, abbia portata “individualizzante” (sia in ipotesi di favorevole delibazione, ovviamente, che in ipotesi di riscontrata preclusione).
Con tale motivazione, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e obbligato l’amministrazione a ripronunciarsi sul progetto.
Lo ha stabilito in sede giurisdizionale la Sezione Quarta del Consiglio di Stato, intervenuta sul problema delle competenze professionale degli ingegneri che hanno completato il percorso di laurea triennale iscrivendosi alla sezione B dell’albo professionale. In particolare, nel caso di specie un ingegnere juniores si era visto rigettare un progetto presentato per la realizzazione di un fabbricato da adibire ad abitazione rurale di 4100 metri cubi, con due elevazioni fuori terra, da realizzarsi in zona sismica. Il diniego al progetto presentato era stato motivato in virtù del “Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 126/09 del 24 luglio 2009” che aveva ritenuto che la progettazione in zona sismica non rientrasse nella competenza degli ingegneri e architetti juniores.
Da qui il primo ricorso al TAR da parte dell’Ingegnere juniores e di Sind.In.Ar 3 (Sindacato Nazionale Ingegneri Juniores e Architetti Juniores). Il TAR, ricorrendo in un difetto di forma, aveva però rigettato il ricorso, richiamando le prescrizioni contenute negli artt. 16 e 46 del d.P.R. 5 giugno 2011 n. 328, che, nel delineare le competenza degli ingegneri e architetti juniores, fanno riferimento, tra l’altro, alla “progettazione di costruzioni civili semplici con l’uso di metodologie standardizzate”. Secondo il giudice di primo grado da tali prescrizioni normative si dovrebbe desumere che l’architetto e l’ingegnere juniores non possano mai essere chiamati a risolvere problemi di speciale complessità, nel senso che né l’opera da realizzare, né le metodologie da applicare devono risultare complesse. Il TAR ritenendo che le costruzioni in zona sismica, invece, dovrebbero sempre reputarsi di speciale difficoltà, poiché la loro progettazione presupporrebbe l’applicazione di metodologie e normative complesse e richiederebbe una conoscenza avanzata dell’ingegneria strutturale e geotecnica (nulla rilevando che, per la soluzione dei problemi di speciale complessità legati alla progettazione in zona sismica, esistano tecniche di costruzione consolidate dall’esperienza, poiché tale circostanza non inficerebbe il fatto che la costruzione in zona sismica implica pur sempre la soluzione di un complesso problema progettuale e normativo), ha escluso gli juniores dalla loro progettazione. Ma si sa i giudici non sono “tecnici” e spesso le consulenze non sono realizzate da professionisti super partes.
In secondo grado, gli appellanti hanno evidenziato come la sentenza di primo grado si basava sulla arbitraria equiparazione tra progettazione in zona sismica e progettazione “complessa”, estendendo immotivatamente l’ambito delle preclusioni oggettive di natura professionale fissate ex lege nei confronti degli ingegneri e degli architetti juniores, non tenendo conto della concreta natura del progetto demandato all’ingegnere appellante e relativo ad un immobile di estensione inferiore a 5000 mc (pari a 4100 mc, per la precisione), avente due elevazioni fuori terra ed insistente in zona agricola, né aveva approfondito la circostanza che nel caso di specie era stata utilizzata una metodologia di calcolo “standardizzata”.
Era stata obliata la circostanza che la Regione Calabria aveva acquisito tre pareri tecnici, ma poi aveva tenuto conto unicamente di quello maggiormente vessatorio per la categoria degli ingegneri e degli architetti junior; la decisione di primo grado, inoltre, aveva frainteso il concetto di “metodologie standardizzate”, equiparandole alla “metodologia semplice” e sostenendo che ne fosse sempre e comunque precluso l’utilizzo per la progettazione in zona sismica.
I giudici del Consiglio di Stato, pur rilevando la specificità della progettazione in area sismica, hanno ammesso che la ricorrenza del criterio legittimante previsto ex lege - “costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate” - non possa essere aprioristicamente escluso sempre e comunque, allorché si verta nel campo della progettazione e direzione dei lavori in dette aree, e necessiti di una valutazione caso per caso, che tenga conto in concreto dell’opera prevista, delle metodologie di calcolo utilizzate, e che potrà essere tanto più rigida e “preclusiva”, allorché l’area sia classificata con un maggiore rischio sismico.
La valutazione di un progetto in zona sismica deve specificamente riferirsi, di volta in volta, al singolo progetto presentato, con motivazione che, ancorché sintetica, abbia portata “individualizzante” (sia in ipotesi di favorevole delibazione, ovviamente, che in ipotesi di riscontrata preclusione).
Con tale motivazione, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e obbligato l’amministrazione a ripronunciarsi sul progetto.
A cura di Ilenia
Cicirello
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Sentenza