CIRCOLARE INPS
L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) successivamente alla circolare n. 111 del 13 ottobre scorso avente per oggetto: “Art. 36 bis legge 248/...
L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS)
successivamente alla circolare n. 111 del 13 ottobre scorso
avente per oggetto: “Art. 36 bis legge 248/06” è intervenuto per
fornire indicazioni e delucidazioni sul problema relativo a quanto
disposto nell’articolo 36 bis della Legge n. 248/2006 di
conversione del decreto legge n. 226/2006 interviene nuovamente
sull’argomento con una circolare n. 45 dello scorso 23
ottobre emanata dalla Direzione Generale recante “Misure
urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro. Legge n. 248 del 4 agosto 2006,
art. 36 bis”.
Nella circolare vengono date indicazioni operative sulle questioni di competenza dell'Inail tra le quali:
La sospensione può essere attivata anche su segnalazione degli ispettori di vigilanza di Inail e Inps ed a tal fine la circolare ministeriale specifica che, qualora questi ultimi accertino la sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento, ne diano immediata comunicazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro mediante trasmissione del verbale.
Sempre nell’ambito dei cantieri edili è previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, l’obbligo per i datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, compresi gli autonomi (es. artigiani) che operano nel cantiere, sono tenuti ad esporre detta tessera.
In via alternativa, i soli datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di esporre la tessera “mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”.
La legge8 rende immediatamente operative alcune disposizioni già contenute nel decreto di attuazione della cosiddetta “legge Biagi” 9 , stabilendo che, nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione al Centro per l’impiego 10, mediante documentazione avente data certa, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti.
E’ stato rafforzato il sistema sanzionatorio per l’impiego di lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria, con riferimento alle aziende di qualsiasi settore, sia con riguardo alle sanzioni amministrative che a quelli civili.
Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse dal 12 agosto 2006, con la precisazione che per le condotte di carattere permanente (iniziate anche anteriormente all’entrata in vigore della legge) occorre fare riferimento alla data di cessazione del comportamento lesivo, che di norma coincide con quella dell’accertamento da parte del personale ispettivo.
Nella circolare vengono date indicazioni operative sulle questioni di competenza dell'Inail tra le quali:
- il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri;
- la tessera di riconoscimento o registro;
- la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro;
- le sanzioni amministrative e civili per il lavoro nero;
- i requisiti per lo sconto edile.
La sospensione può essere attivata anche su segnalazione degli ispettori di vigilanza di Inail e Inps ed a tal fine la circolare ministeriale specifica che, qualora questi ultimi accertino la sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento, ne diano immediata comunicazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro mediante trasmissione del verbale.
Sempre nell’ambito dei cantieri edili è previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, l’obbligo per i datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, compresi gli autonomi (es. artigiani) che operano nel cantiere, sono tenuti ad esporre detta tessera.
In via alternativa, i soli datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di esporre la tessera “mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”.
La legge8 rende immediatamente operative alcune disposizioni già contenute nel decreto di attuazione della cosiddetta “legge Biagi” 9 , stabilendo che, nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione al Centro per l’impiego 10, mediante documentazione avente data certa, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti.
E’ stato rafforzato il sistema sanzionatorio per l’impiego di lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria, con riferimento alle aziende di qualsiasi settore, sia con riguardo alle sanzioni amministrative che a quelli civili.
Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse dal 12 agosto 2006, con la precisazione che per le condotte di carattere permanente (iniziate anche anteriormente all’entrata in vigore della legge) occorre fare riferimento alla data di cessazione del comportamento lesivo, che di norma coincide con quella dell’accertamento da parte del personale ispettivo.
A cura di Paolo
Oreto
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