APPROVATO IL DECRETO
La Camera dei Deputati ha convertito il 7 novembre scorso, in via definitiva, in legge il decreto-legge n. 258/2006recante “Disposizioni urgenti di adeguamen...
La Camera dei Deputati ha convertito il 7 novembre scorso,
in via definitiva, in legge il decreto-legge n. 258/2006recante
“Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella
causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA”.
Nella conversione in legge, il precedente termine per presentare le domande di rimborso, fissato al 15/12/2006, slitta al 16/4/2007 con la precisazione che tale ultimo termine non è previsto a pena di decadenza.
Il rimborso dell’Iva non detratta sulle autovetture acquistate da professionisti e imprese entro il 13 settembre scorso potrà essere chiesto sino a lunedì 16 aprile 2007.
Ricordiamo che il decreto legge n. 258/2006 è stato varato dal Governo per far fronte alla bocciatura, da parte della Corte di Giustizia UE, della norme italiana che prevede l'indetraibilità dell'IVA sulle autovetture aziendali.
L'istanza di rimborso potrà essere presentata da tutti i contribuenti con partita Iva e dovrà riguardare gli acquisti effettuati dal 2003 fino al 13 settembre 2006 (per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, i termini per la detrazione non erano ancora scaduti). La domanda potrà essere presentata solo per via telematica. Questo, come detto, per le auto acquistate sino al 13 settembre 2006.
Per quanto riguarda invece gli acquisti di autovetture effettuati dal 14 settembre 2006, è stato stabilito un regime temporaneo che permette di detrarre l’Iva senza limiti, in sede di liquidazione periodica, se il veicolo è utilizzato in modo esclusivo per l'attività dell’impresa o del professionista. Per le auto a uso parzialmente extraziendale, la detrazione verrà fatta su percentuali rappresentative dell'effettivo impiego per l’attività.
Nella legge di conversione è stata inserita la possibilità di ottenere un rimborso in misura forfetaria, secondo i diversi settori di attività; oltre che in via analitica nella misura di “reale inerenza”, con l’obbligo però di presentare tutta la documentazione necessaria. Infine, è stato approvato anche un ordine del giorno che “impegna il governo a esaminare la possibilità di consentire ai contribuenti, in esito alla presentazione dell’istanza di rimborso forfettario e alla positiva valutazione della stessa, di avvalersi della procedura di compensazione dell’imposta entro un limite massimo di importo da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e a condizione del rigoroso rispetto delle disponibilità finanziarie appositamente previste nella legge Finanziaria 2007". In definitiva, dunque, per il passato (acquisti effettuati dal 2003 fino al 13 settembre 2006) per ottenere il rimborso occorre presentare istanza entro il 15/4/2007 con una delle due seguenti possibilità:
Nella conversione in legge, il precedente termine per presentare le domande di rimborso, fissato al 15/12/2006, slitta al 16/4/2007 con la precisazione che tale ultimo termine non è previsto a pena di decadenza.
Il rimborso dell’Iva non detratta sulle autovetture acquistate da professionisti e imprese entro il 13 settembre scorso potrà essere chiesto sino a lunedì 16 aprile 2007.
Ricordiamo che il decreto legge n. 258/2006 è stato varato dal Governo per far fronte alla bocciatura, da parte della Corte di Giustizia UE, della norme italiana che prevede l'indetraibilità dell'IVA sulle autovetture aziendali.
L'istanza di rimborso potrà essere presentata da tutti i contribuenti con partita Iva e dovrà riguardare gli acquisti effettuati dal 2003 fino al 13 settembre 2006 (per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, i termini per la detrazione non erano ancora scaduti). La domanda potrà essere presentata solo per via telematica. Questo, come detto, per le auto acquistate sino al 13 settembre 2006.
Per quanto riguarda invece gli acquisti di autovetture effettuati dal 14 settembre 2006, è stato stabilito un regime temporaneo che permette di detrarre l’Iva senza limiti, in sede di liquidazione periodica, se il veicolo è utilizzato in modo esclusivo per l'attività dell’impresa o del professionista. Per le auto a uso parzialmente extraziendale, la detrazione verrà fatta su percentuali rappresentative dell'effettivo impiego per l’attività.
Nella legge di conversione è stata inserita la possibilità di ottenere un rimborso in misura forfetaria, secondo i diversi settori di attività; oltre che in via analitica nella misura di “reale inerenza”, con l’obbligo però di presentare tutta la documentazione necessaria. Infine, è stato approvato anche un ordine del giorno che “impegna il governo a esaminare la possibilità di consentire ai contribuenti, in esito alla presentazione dell’istanza di rimborso forfettario e alla positiva valutazione della stessa, di avvalersi della procedura di compensazione dell’imposta entro un limite massimo di importo da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e a condizione del rigoroso rispetto delle disponibilità finanziarie appositamente previste nella legge Finanziaria 2007". In definitiva, dunque, per il passato (acquisti effettuati dal 2003 fino al 13 settembre 2006) per ottenere il rimborso occorre presentare istanza entro il 15/4/2007 con una delle due seguenti possibilità:
- a forfait;
- analitica, in contraddittorio con il fisco presentando un’apposita richiesta con i dati e gli elementi che attestino la misura dell’effettivo utilizzo dei veicoli nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
A cura di Gianluca
Oreto
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