VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 Novembre 2006 è stato pubblicato il Decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali 27 settembre 2006 recante...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 Novembre 2006 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero per i Beni e le attività
culturali 27 settembre 2006 recante “Criteri e modalità per la
verifica dell’interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo
Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché
ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico,
storico, archeologico ed etnoantropologico”.
Il Decreto, in riferimento a quanto previsto all’articolo 12, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ove si dispone che per le cose mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, il Ministero stabilisce gli indirizzi di carattere generale al fine di garantire uniformità di valutazione nel verificare la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, definisce in quattro articoli ed in un allegato precisando che tale verifica viene effettuata sulle opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni.
>BR> Al fine di consentire la verifica dell’interesse culturale, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico e le persone giuridiche private senza fini di lucro indicano le cose da sottoporre a verifica, corredandole dei relativi dati descrittivi, secondo le modalità stabilite nel decreto.
L’allegato al Decreto contiene in sei pagine le norme per la compilazione e l’invio dei dati e la struttura degli elenchi e delle schede descrittive.
Il Decreto, in riferimento a quanto previsto all’articolo 12, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ove si dispone che per le cose mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, il Ministero stabilisce gli indirizzi di carattere generale al fine di garantire uniformità di valutazione nel verificare la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, definisce in quattro articoli ed in un allegato precisando che tale verifica viene effettuata sulle opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni.
>BR> Al fine di consentire la verifica dell’interesse culturale, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico e le persone giuridiche private senza fini di lucro indicano le cose da sottoporre a verifica, corredandole dei relativi dati descrittivi, secondo le modalità stabilite nel decreto.
L’allegato al Decreto contiene in sei pagine le norme per la compilazione e l’invio dei dati e la struttura degli elenchi e delle schede descrittive.
A cura di Gianluca
Oreto
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