Efficienza energetica in edilizia: una risorsa per il risparmio
Entreranno in vigore dal 31 maggio 2012, con una applicazione progressiva, le nuove disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici previste ...
Entreranno in vigore dal 31 maggio 2012, con una applicazione
progressiva, le nuove disposizioni in materia di rendimento
energetico degli edifici previste dalla delibera della Giunta regionale 1366 del 26
settembre 2011
Il provvedimento ha fatto dell'Emilia-Romagna la prima Regione a recepire nella propria disciplina disposizioni in materia di integrazione di impianti ad energia rinnovabile negli edifici.
Le principali modifiche riguardano la dotazione di impianti a fonte rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione o per edifici soggetti a ristrutturazione rilevante. In queste slides si trova una sintesi del contenuto della delibera
Quindi, a partire dalla fine di maggio, verranno rivisti gli standard prestazionali, che al momento già prevedono la copertura mediante fonte energetica rinnovabile (FER) del 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da FER per una potenza pari a 1kW per alloggio e 0,5 kW ogni 100 mq di superficie per edifici non residenziali. I nuovi standard inseriti nella delibera regionale prevedono poi la copertura di quota parte (fino ad arrivare al 50%) dell’intero consumo di energia termica dell’edificio (per la climatizzazione e per la produzione di ACS), e di produzione di energia elettrica. Inoltre, sempre in materia di fonti rinnovabili di energia, la nuova disciplina introduce specifici criteri per la determinazione della quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore e qualificabile come rinnovabile.
C'è poi un'altra modifica molto importante: l'indice di prestazione energetica di un edificio e la sua relativa classe, presenti nell'attestato di certificazione energetica, dovranno ora essere riportati anche negli annunci commerciali di vendite degli edifici o di singole unità immobiliari (appartamenti, uffici, ecc…). Chi costruirà un nuovo edificio e aumenterà di almeno il 30% la dotazione minima di energia da fonti rinnovabili avrà poi la possibilità di accrescere del 5% il volume dell’edificio.
Il provvedimento ha fatto dell'Emilia-Romagna la prima Regione a recepire nella propria disciplina disposizioni in materia di integrazione di impianti ad energia rinnovabile negli edifici.
Le principali modifiche riguardano la dotazione di impianti a fonte rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione o per edifici soggetti a ristrutturazione rilevante. In queste slides si trova una sintesi del contenuto della delibera
Quindi, a partire dalla fine di maggio, verranno rivisti gli standard prestazionali, che al momento già prevedono la copertura mediante fonte energetica rinnovabile (FER) del 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da FER per una potenza pari a 1kW per alloggio e 0,5 kW ogni 100 mq di superficie per edifici non residenziali. I nuovi standard inseriti nella delibera regionale prevedono poi la copertura di quota parte (fino ad arrivare al 50%) dell’intero consumo di energia termica dell’edificio (per la climatizzazione e per la produzione di ACS), e di produzione di energia elettrica. Inoltre, sempre in materia di fonti rinnovabili di energia, la nuova disciplina introduce specifici criteri per la determinazione della quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore e qualificabile come rinnovabile.
C'è poi un'altra modifica molto importante: l'indice di prestazione energetica di un edificio e la sua relativa classe, presenti nell'attestato di certificazione energetica, dovranno ora essere riportati anche negli annunci commerciali di vendite degli edifici o di singole unità immobiliari (appartamenti, uffici, ecc…). Chi costruirà un nuovo edificio e aumenterà di almeno il 30% la dotazione minima di energia da fonti rinnovabili avrà poi la possibilità di accrescere del 5% il volume dell’edificio.
fonte www.regione.emilia-romagna.it
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