NOVITA’ PER I PROFESSIONISTI
In una finanziaria, in discussione in questi giorni, alla Camera dei deputati e che cambia di giorno in giorno, un emendamento propone alcune novità di notev...
In una finanziaria, in discussione in questi giorni, alla Camera
dei deputati e che cambia di giorno in giorno, un emendamento
propone alcune novità di notevole interesse per i
professionisti.
Le novità riguardano principalmente le quote di ammortamento degli immobili ed i canoni di locazione finanziaria degli stessi ma anche i canoni di locazione delle autovetture ed i sistemi di tracciabilità.
Nel caso di approvazione dell’emendamento le regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo verranno avvicinate sempre di più a quelle d’impresa.
Immobili
Deducibili le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria degli immobili. Verrebbe così riscritta una parte importante della disciplina del reddito di lavoro autonomo, avvicinandola sostanzialmente a quelle del reddito di impresa. Le spese per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati per l’esercizio professionale non imputati ad incremento del costo del bene saranno deducibili entro il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. Gli immobili potranno essere ammortizzati in quote annuali non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La deduzione dei canoni di leasing immobiliare è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se il contratto riguarda beni immobili. Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili precisando che l’eventuale eccedenza potrà essere dedotta in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nello stesso Comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell'arte o professione, è deducibile il 50% della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, il 50% del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili e quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili.
Minus e plusvalenze
Per gli esercenti le arti e professioni rilevano anche le plusvalenze e le minusalenze relative agli immobili. Per le minusvalenze relative ai beni strumentali, compresi gli immobili, viene disposto che le stesse sono deducibili se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni e come avviene per il reddito d’impresa, viene disposto che non sono deducibili le minusvalenze derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio della professione.
Autovetture
L’emendamento prevede che la deduzione dei canoni di locazione finanziaria relativi alle autovetture, stabilita nella nuova misura del 25% spetta a condizione che la durata del contratto non risulti inferiore al periodo di ammortamento del bene (quattro anni).
Tracciabilità
In riferimento a quanto previsto dall’articolo 35, comma 12-bis, del Decreto-legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248 del 4 Agosto 2006 sulla tracciabilità dei compensi dei liberi professionisti, un altro emendamento inserisce un differimento di un anno del termine previsto e, pertanto, i compensi superiori a 999,99 devono essere tracciati successivamente al 30 giugno 2008mentre dall’1 luglio 2007 al 30 giugno 2009 dovranno essere tracciati i compensi superiori a 500,00 euro e, per ultimo, soltanto a partire dall’1 luglio 2009 la tracciabilità dovrà essere adottata per tutti i compensi superiori a 99,99 euro.
L’emendamento non è stato ancora approvato ed è ancora all’esame della camera dei Deputati.
Le novità riguardano principalmente le quote di ammortamento degli immobili ed i canoni di locazione finanziaria degli stessi ma anche i canoni di locazione delle autovetture ed i sistemi di tracciabilità.
Nel caso di approvazione dell’emendamento le regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo verranno avvicinate sempre di più a quelle d’impresa.
Immobili
Deducibili le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria degli immobili. Verrebbe così riscritta una parte importante della disciplina del reddito di lavoro autonomo, avvicinandola sostanzialmente a quelle del reddito di impresa. Le spese per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati per l’esercizio professionale non imputati ad incremento del costo del bene saranno deducibili entro il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. Gli immobili potranno essere ammortizzati in quote annuali non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La deduzione dei canoni di leasing immobiliare è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se il contratto riguarda beni immobili. Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili precisando che l’eventuale eccedenza potrà essere dedotta in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nello stesso Comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell'arte o professione, è deducibile il 50% della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, il 50% del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili e quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili.
Minus e plusvalenze
Per gli esercenti le arti e professioni rilevano anche le plusvalenze e le minusalenze relative agli immobili. Per le minusvalenze relative ai beni strumentali, compresi gli immobili, viene disposto che le stesse sono deducibili se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni e come avviene per il reddito d’impresa, viene disposto che non sono deducibili le minusvalenze derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio della professione.
Autovetture
L’emendamento prevede che la deduzione dei canoni di locazione finanziaria relativi alle autovetture, stabilita nella nuova misura del 25% spetta a condizione che la durata del contratto non risulti inferiore al periodo di ammortamento del bene (quattro anni).
Tracciabilità
In riferimento a quanto previsto dall’articolo 35, comma 12-bis, del Decreto-legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248 del 4 Agosto 2006 sulla tracciabilità dei compensi dei liberi professionisti, un altro emendamento inserisce un differimento di un anno del termine previsto e, pertanto, i compensi superiori a 999,99 devono essere tracciati successivamente al 30 giugno 2008mentre dall’1 luglio 2007 al 30 giugno 2009 dovranno essere tracciati i compensi superiori a 500,00 euro e, per ultimo, soltanto a partire dall’1 luglio 2009 la tracciabilità dovrà essere adottata per tutti i compensi superiori a 99,99 euro.
L’emendamento non è stato ancora approvato ed è ancora all’esame della camera dei Deputati.
A cura di Gianluca
Oreto
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Documenti Allegati
Finanziaria 2007 .pdf