OEPV: la valutazione tecnica deve precedere quella economica
Nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica Amministrazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ...
Nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti con la
Pubblica Amministrazione sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara è tenuta
a valutare prima i profili tecnici delle offerte e solo
successivamente quelli economici. Risulta essere irrilevante che il
bando non richiami una specifica disposizione di legge per
stabilire quale delle due offerte debba essere esaminata con
priorità sull'altra, atteso che l'esame delle offerte economiche
prima di quelle tecniche costituisce una palese violazione dei
principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono
presiedere alle gare pubbliche, dal momento la conoscenza
preventiva dell'offerta economica consente di modulare il giudizio
sull'offerta tecnica in modo non conforme alla parità di
trattamento dei concorrenti, e tale possibilità, ancorché remota ed
eventuale, per il solo fatto di esistere inficia la regolarità
della procedura.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1862 del 28 marzo 2012, confermando la tesi del giudice di primo grado secondo il quale è fermo e pacifico l'orientamento secondo cui costituisce ordinario quanto inderogabile canone operativo, nelle pubbliche gare, necessario a garantirne la trasparenza, la massima obiettività nell'assegnazione dei punteggi e, in definitiva, la par condicio tra i concorrenti, quello per cui l'assegnazione dei punteggi tecnici - tanto più quando siano frutto di apprezzamento tecnico ampiamente discrezionale, caratterizzato da una molteplicità di fattori di valutazione differenziati - deve precedere la conoscenza delle offerte economiche.
La sentenza in esame ha, inoltre, fornito altri due temi di interesse per ciò che attiene le gare di appalto pubbliche:
In riferimento al primo punto, il CdS ha ricordato che l'obbligo di predisporre adeguate cautele a tutela dell'integrità delle buste recanti le offerte delle imprese partecipanti a gare pubbliche discende dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l'individuazione del contraente nei contratti delle Pubbliche amministrazioni, in quanto l'integrità dei plichi contenenti le offerte dei partecipanti all'incanto è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle offerte e della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità consacrati dall'art. 97 Cost., ai quali deve uniformarsi l'azione amministrativa. La commissione di gara, quindi, deve predisporre specifiche cautele a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte, di cui deve farsi menzione nel verbale di gara: e tale tutela deve essere assicurata in astratto e comunque, a prescindere, cioè, dalla circostanza che sia stata poi dimostrata una effettiva manomissione dei plichi.
Per ciò che attiene al secondo punto, nelle procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici l'esame delle giustificazioni sulla non anomalia dell'offerta è vicenda che rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, il giudice della legittimità può intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i limiti dell'apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità. Il giudizio di anomalia postula una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso sfavorevole all'offerente, mentre non si richiede, di contro, una motivazione analitica nell'ipotesi di esito positivo della verifica, nel qual caso è sufficiente motivare perrelationem con riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente (sempre che a loro volta adeguate).
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1862 del 28 marzo 2012, confermando la tesi del giudice di primo grado secondo il quale è fermo e pacifico l'orientamento secondo cui costituisce ordinario quanto inderogabile canone operativo, nelle pubbliche gare, necessario a garantirne la trasparenza, la massima obiettività nell'assegnazione dei punteggi e, in definitiva, la par condicio tra i concorrenti, quello per cui l'assegnazione dei punteggi tecnici - tanto più quando siano frutto di apprezzamento tecnico ampiamente discrezionale, caratterizzato da una molteplicità di fattori di valutazione differenziati - deve precedere la conoscenza delle offerte economiche.
La sentenza in esame ha, inoltre, fornito altri due temi di interesse per ciò che attiene le gare di appalto pubbliche:
- la segretezza delle offerte e l'obbligo di predisporre adeguate cautele a tutela dell'integrità delle buste delle imprese partecipanti alla gara;
- la giustificazione delle offerte anomale.
In riferimento al primo punto, il CdS ha ricordato che l'obbligo di predisporre adeguate cautele a tutela dell'integrità delle buste recanti le offerte delle imprese partecipanti a gare pubbliche discende dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l'individuazione del contraente nei contratti delle Pubbliche amministrazioni, in quanto l'integrità dei plichi contenenti le offerte dei partecipanti all'incanto è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle offerte e della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità consacrati dall'art. 97 Cost., ai quali deve uniformarsi l'azione amministrativa. La commissione di gara, quindi, deve predisporre specifiche cautele a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte, di cui deve farsi menzione nel verbale di gara: e tale tutela deve essere assicurata in astratto e comunque, a prescindere, cioè, dalla circostanza che sia stata poi dimostrata una effettiva manomissione dei plichi.
Per ciò che attiene al secondo punto, nelle procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici l'esame delle giustificazioni sulla non anomalia dell'offerta è vicenda che rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, il giudice della legittimità può intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i limiti dell'apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità. Il giudizio di anomalia postula una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso sfavorevole all'offerente, mentre non si richiede, di contro, una motivazione analitica nell'ipotesi di esito positivo della verifica, nel qual caso è sufficiente motivare perrelationem con riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente (sempre che a loro volta adeguate).
A cura di Ilenia
Cicirello
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