Inps: Non aucertificabilità di alcuni certificati tra i quali il Durc ed il certificato di agibilità

L'Istituto nazionale Previdenza sociale (INPS) con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012 ha fornito le prime istruzioni organizzative ed operative per l'allin...

11/04/2012
L'Istituto nazionale Previdenza sociale (INPS) con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012 ha fornito le prime istruzioni organizzative ed operative per l'allineamento dell'azione amministrativa al nuovo assetto normativo in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive delineato dalla Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione n. 14/2011 del 22 dicembre 2011, avente ad oggetto "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183".
Per effetto della nuova norma, la cui ratio fondamentale è il rafforzamento del criterio dell'acquisizione d’ufficio da parte dell'amministrazione delle informazioni necessarie, il canale informativo rappresentato dal reperimento diretto da parte degli uffici pubblici diventa quello ordinario, e si pone il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di richiedere certificati o atti di notorietà e anche di accettarli.

Nella circolare viene, anche, precisato che la citata legge 183/2011 mira alla semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini e prevede che la Pubblica Amministrazione stessa acquisisca d'ufficio le informazioni necessarie allo svolgimento dell'istruttoria chiedendole all'Amministrazione che le detiene e accettando, se necessario, autocertificazioni.
Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide solo tra privati ma nella circolare viene precisato che da tale principio esulano però alcuni certificati quali il Durc, il certificato di agibilità, la certificazione di esposizione all'amianto rilasciata dall'Inail ed i verbali relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche in quanto si tratta di documenti rilasciati successivamente all'esito di valutazioni effettuate da organismi tecnici. Tali documenti possono essere presentati in copia, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445 del 2000, il quale deve altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
Nella circolare, dopo la necessaria premessa vengono trattati i seguenti argomenti:
  • Decertificazione e telematizzazione nei rapporti tra PP.AA. e privati;
  • Decertificazione nell’ambito delle prestazioni in regime internazionale
  • Fattispecie escluse dall’autocertificazione
  • Modalità di acquisizione delle informazioni
  • Stati, qualità personali e fatti accertati dall’INPS
  • Rapporti tra PP.AA. in ordine all'accesso alle informazioni ed ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive
  • Ruolo della Direzione Generale
  • Ruolo delle Direzioni regionali

A cura di Gabriele Bivona
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