Appaltatori e subappaltatori: I Codici dell'Agenzia delle Entrate per gli interventi sostitutivi
L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 34/E dell'11 aprile scorso ha istituito i nuovi codici "50" e "51" da riportare nella sezione "Contribuente" de...
L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 34/E
dell'11 aprile scorso ha istituito i nuovi codici "50" e "51" da
riportare nella sezione "Contribuente" del modello F24,
rispettivamente nei casi in cui l'appaltatore e/o il committente è
chiamato a "rispondere" delle inadempienze, tributarie o
contributive, del subappaltatore e/o dell'appaltatore, e nei
casi in cui scatti il cosiddetto "intervento sostitutivo" da parte
della stazione appaltante o dell'amministrazione procedente, che
rilevi inadempienze segnalate dal documento unico di regolarità
contributiva.
Ricordiamo che, per quanto concerne gli appalti pubblici, nell'articolo 118, comma 6 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 viene precisato che l'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e, poi, gli articoli 4 e 5 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. n. 207/2010 definiscono rispettivamente gli interventi sostitutivi della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.
Sul regime della responsabilità solidale era poi intervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011 in cui in un apposito paragrafo viene trattato il Regime di responsabilità solidale sia nel caso di appalti privati che in quello di appalti pubblici.
Per quanto concerne, invece, gli appalti privati occorre prima di tutto fare riferimento all'articolo 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni secondo il quale il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
Sul problema delle inadempienze e, quindi, della responsabilità solidate il legislatore è intervenuto nuovamente con l'articolo 21 rubricato "Responsabilità solidale negli appalti" del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 cui ha fatto ceguito la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 16 febbraio 2012, n. 2.
In buona sostanza, con il decreto-legge e con la circolare precedentemente indicati viene precisato che con le modifiche introdotte all'articolo 29, comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, viene modificata la disciplina della responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, prevedendo anche l'obbligo della corresponsione delle quote di trattamento di fine rapporto e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
In allegato tutte le norme di rifermento
Ricordiamo che, per quanto concerne gli appalti pubblici, nell'articolo 118, comma 6 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 viene precisato che l'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e, poi, gli articoli 4 e 5 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. n. 207/2010 definiscono rispettivamente gli interventi sostitutivi della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.
Sul regime della responsabilità solidale era poi intervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011 in cui in un apposito paragrafo viene trattato il Regime di responsabilità solidale sia nel caso di appalti privati che in quello di appalti pubblici.
Per quanto concerne, invece, gli appalti privati occorre prima di tutto fare riferimento all'articolo 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni secondo il quale il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
Sul problema delle inadempienze e, quindi, della responsabilità solidate il legislatore è intervenuto nuovamente con l'articolo 21 rubricato "Responsabilità solidale negli appalti" del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 cui ha fatto ceguito la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 16 febbraio 2012, n. 2.
In buona sostanza, con il decreto-legge e con la circolare precedentemente indicati viene precisato che con le modifiche introdotte all'articolo 29, comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, viene modificata la disciplina della responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, prevedendo anche l'obbligo della corresponsione delle quote di trattamento di fine rapporto e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
In allegato tutte le norme di rifermento
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