Durc Irregolare e intervento sostitutivo della stazione appaltante: Circolare INPS
L'Inps lo scorso 13 aprile ha pubblicato la Circolare n. 54 avente per oggetto "Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare. ...
L'Inps lo scorso 13 aprile ha pubblicato la Circolare n.
54 avente per oggetto "Intervento sostitutivo della stazione
appaltante in caso di Durc irregolare. Art. 4, comma 2 del Decreto
Presidente della Repubblica 5 ottobre2010, n. 207"
Nella citata circolare l'Inps dopo aver ricordato che nell'ambito dei lavori pubblici, l'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa edile in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore accertata con il Durc, dopo le necessarie premesse ha precisato che la norma dispone che, ricorrendo tale fattispecie, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc che, pertanto, potranno essere riferite sia alla posizione dell'esecutore che a quella del subappaltatore. Tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese edili, anche alle Casse edili.
Nella circolare viene precisato che l'intervento sostitutivo opera, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, anche per le irregolarità contributive dei subappaltatori impiegati nel contratto e che la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento a favore degli Enti interessati nei limiti del valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore. In assenza di un'esposizione debitoria dell'appaltatore, ed avvenuto il pagamento nei limiti evidenziati, la stazione appaltante potrà effettuare il versamento della somma eventualmente residua all'appaltatore nei cui confronti sia certificata la regolarità.
Dal punto di vista procedurale, nella circolare viene aggiunto che, ricevuto un Durc attestante l'irregolarità dell’esecutore o del subappaltatore, la stazione appaltante deve comunicare, per posta elettronica certificata, alla sede Inps che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo.
La "comunicazione preventiva" deve essere effettuata utilizzando il modello di cui all'allegato 3 della circolare, predisposto al fine di facilitare la trattazione degli interventi sostitutivi. Attraverso tale modello la stazione appaltante deve riportare l'importo che intende versare all'Inps, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero.
La stazione appaltante, successivamente, effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi all'adempimento del contribuente. Conseguentemente, il pagamento della somma oggetto dell'intervento sostitutivo, dovrà avvenire utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Inps.
Nella circolare viene, anche, ricordato che l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 11 aprile 2012 ha disposto l'integrazione della "Tabella dei codici identificativi" prevista nella sezione "Contribuente" dell’attuale modello di F24 - istituendo il codice "51" avente il significato "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010".
Nella citata circolare l'Inps dopo aver ricordato che nell'ambito dei lavori pubblici, l'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa edile in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore accertata con il Durc, dopo le necessarie premesse ha precisato che la norma dispone che, ricorrendo tale fattispecie, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc che, pertanto, potranno essere riferite sia alla posizione dell'esecutore che a quella del subappaltatore. Tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese edili, anche alle Casse edili.
Nella circolare viene precisato che l'intervento sostitutivo opera, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, anche per le irregolarità contributive dei subappaltatori impiegati nel contratto e che la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento a favore degli Enti interessati nei limiti del valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore. In assenza di un'esposizione debitoria dell'appaltatore, ed avvenuto il pagamento nei limiti evidenziati, la stazione appaltante potrà effettuare il versamento della somma eventualmente residua all'appaltatore nei cui confronti sia certificata la regolarità.
Dal punto di vista procedurale, nella circolare viene aggiunto che, ricevuto un Durc attestante l'irregolarità dell’esecutore o del subappaltatore, la stazione appaltante deve comunicare, per posta elettronica certificata, alla sede Inps che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo.
La "comunicazione preventiva" deve essere effettuata utilizzando il modello di cui all'allegato 3 della circolare, predisposto al fine di facilitare la trattazione degli interventi sostitutivi. Attraverso tale modello la stazione appaltante deve riportare l'importo che intende versare all'Inps, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero.
La stazione appaltante, successivamente, effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi all'adempimento del contribuente. Conseguentemente, il pagamento della somma oggetto dell'intervento sostitutivo, dovrà avvenire utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Inps.
Nella circolare viene, anche, ricordato che l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 11 aprile 2012 ha disposto l'integrazione della "Tabella dei codici identificativi" prevista nella sezione "Contribuente" dell’attuale modello di F24 - istituendo il codice "51" avente il significato "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010".
A cura di Gabriele
Bivona
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