NUOVO DECRETO SUL CONTO ENERGIA
Il Ministero dello Sviluppo economico ha predisposto una nuova bozza del decreto sugli incentivi al fotovoltaico che è stata trasmessa, venerdì scorso, alla ...
Il Ministero dello Sviluppo economico ha predisposto una nuova
bozza del decreto sugli incentivi al fotovoltaico che è stata
trasmessa, venerdì scorso, alla Conferenza Stato-Regioni per
acquisirne il necessario parere.
Il nuovo decreto in sostituzione di quello a suo tempo predisposto circa un mese fa contiene, in 16 articoli e 4 allegati, parecchie novità.
All’articolo 1, in cui vengono definite le finalità del provvedimento, segue un articolo 2 che contiene una serie di puntuali definizioni che agevolano la comprensione di termini molto spesso tecnici dalla definizione di “impianto o sistema solare” alla definizione di “servizio di scambio sul posto”.
Le tariffe minime incentivanti, definite all’articolo 6 del provvedimento sono differenziate in funzione della modalità operativa dell’impianto ed alla tipologia dello stesso e vanno da un minimo di 0,30 € per gli impianti con moduli al suolo o su edifici, non operanti in regime di scambio sul posto, ad un massimo di 0,42 € per impianti con moduli integrati negli edifici sempre non operanti in regime di scambio sul posto.
Nell’articolo 3 vengono elencati i soggetti che possono beneficiare delle tariffe agevolate e del premio e viene precisato che nel caso di impianti destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, il diritto alle tariffe incentivanti è subordinato alla preventiva certificazione energetica dell’edificio, con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Sono, peraltro, ammessi alle tariffe incentivanti anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del provvedimento con cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiornerà le modalità per l’erogazione delle tariffe, sempreché realizzati nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreché tali impianti non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti interministeriali.
L’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 2000 MW entro il 2015 ed il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 è stabilito in 1000 MW.
Il decreto prevede anche che al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che permettano anche l’aumento dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, nel limite di una potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva rispetto alla potenza di 1000 MW prevista dall’articolo 13.
Gli allegati al decreto sono 4 e precisamente:
Il nuovo decreto in sostituzione di quello a suo tempo predisposto circa un mese fa contiene, in 16 articoli e 4 allegati, parecchie novità.
All’articolo 1, in cui vengono definite le finalità del provvedimento, segue un articolo 2 che contiene una serie di puntuali definizioni che agevolano la comprensione di termini molto spesso tecnici dalla definizione di “impianto o sistema solare” alla definizione di “servizio di scambio sul posto”.
Le tariffe minime incentivanti, definite all’articolo 6 del provvedimento sono differenziate in funzione della modalità operativa dell’impianto ed alla tipologia dello stesso e vanno da un minimo di 0,30 € per gli impianti con moduli al suolo o su edifici, non operanti in regime di scambio sul posto, ad un massimo di 0,42 € per impianti con moduli integrati negli edifici sempre non operanti in regime di scambio sul posto.
Nell’articolo 3 vengono elencati i soggetti che possono beneficiare delle tariffe agevolate e del premio e viene precisato che nel caso di impianti destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, il diritto alle tariffe incentivanti è subordinato alla preventiva certificazione energetica dell’edificio, con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Sono, peraltro, ammessi alle tariffe incentivanti anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del provvedimento con cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiornerà le modalità per l’erogazione delle tariffe, sempreché realizzati nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreché tali impianti non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti interministeriali.
L’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 2000 MW entro il 2015 ed il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 è stabilito in 1000 MW.
Il decreto prevede anche che al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che permettano anche l’aumento dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, nel limite di una potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva rispetto alla potenza di 1000 MW prevista dall’articolo 13.
Gli allegati al decreto sono 4 e precisamente:
- Allegato 1 - Criteri per prove ed accettazioni dei moduli e relative norme tecniche
- Allegato 2 - Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento della parziale integrazione architettonica
- Allegato 3 - Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica
- Allegato 4 - Documentazione da allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante
A cura di Gianluca
Oreto
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Documenti Allegati
Bozza decreto .pdf