Decreto Semplificazioni, dagli Ingegneri (Consiglio Nazionale) la circolare esplicativa
Dopo qualche settimana dalla pubblicazione della legge di conversione, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha emanato la circolare n. 53 recante Analisi d...
Dopo qualche settimana dalla pubblicazione della legge di
conversione, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha emanato la
circolare n. 53 recante Analisi del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo". Dimenticando probabilmente argomenti certamente più
interessanti ed utili, come ad esempio il problema degli
affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria che alla luce
del DL n. 1/2012 (convertito dalla legge n. 27/2012 non hanno più
alcun riferimento per la determinazione degli importi a base degli
affidamenti (leggi news), oppure il tema delle
competenze professionali tornato alla ribalta con la presentazione
al Senato del Ddl 1865 Vicari (leggi news), il Consiglio Nazionale
degli Ingegneri è voluto entrare nel dettaglio dei contenuti del DL
n. 5/2012 che impattano direttamente sulla professione
dell'Ingegnere.
Il provvedimento, entrato in vigore il 7 aprile 2012, contiene molte novità tra le quali il CNI evidenzia:
Semplificazione amministrativa
L'art. 2 modifica l'art. 19 della Legge n. 241/90. In particolare, l'asseverazione tecnica non è richiesta nel caso in cui si ricorre alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e quando non è espressamente richiesta dalla normativa vigente (ad esempio in tema di edilizia dal DPR n. 380/2001).
Equipollenza dei titoli di studio
L'art. 8 sostituisce il comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo che "Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina".
Dichiarazione unica di conformità degli impianti
L'art. 9 introduce la dichiarazione unica di conformità degli impianti che sostituisce i diversi modelli oggi in vigore. La novità introdotta dal DL n. 5/2012 riguarda le autorizzazioni di cui all'art. 284 del D.Lgs. n. 152/2006 che verranno sostituite da quella unica. L'art. 284 citato prevede, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0,035 MW), che l'installatore verifichi e dichiari che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche previste dall'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione di cui all'art. 286. Tali dichiarazioni, secondo il medesimo art. 284, devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità conservata presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini:
Per quanto concerne l'ambito di operatività della semplificazione occorre fare riferimento all'art. 1, comma 2 del DM n. 37/2008 che individua i seguenti impianti:
Semplificazione in materia ambientale
Con l'art. 23 si autorizza in governo ad emanare un regolamento per disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e per semplificare gli adempimenti organizzativi per le PMI per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazioni integrata ambientale sulla base di alcuni principi semplificatori come ad esempio il rilascio della autorizzazione unica da parte di un unico Ente e che sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione prevista in materia ambientale. Inoltre si legge che la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta a SCIA. E che nel caso di trasporto di rifiuti all'estero, da parte dello Stato di destinazione, è necessario un certificato che attesti che la legislazione ambientale non presenta norme meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'UE.
Abilitazione imprese per l'installazione di impianti negli edifici
L'art. 34 fa riferimento all'abilitazione delle imprese nelle attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Dl n. 37/2008 riguarda il riordino delle disposizioni in materia di attività installazione degli impianti all'interno degli edifici e l'art. 3 definisce alcune caratteristiche che devono possedere le imprese abilitate.
Il provvedimento, entrato in vigore il 7 aprile 2012, contiene molte novità tra le quali il CNI evidenzia:
- la semplificazione amministrativa;
- l'efficienza energetica;
- gli impianti e le reti di telecomunicazioni;
- i titoli connessi all'attività edile;
- l'equipollenza dei titoli di studio;
- la semplificazione in materia ambientale;
- l'abilitazione delle imprese che installano impianti;
- le modifiche al Codice dei Contratti D.Lgs. n. 163/2006.
Semplificazione amministrativa
L'art. 2 modifica l'art. 19 della Legge n. 241/90. In particolare, l'asseverazione tecnica non è richiesta nel caso in cui si ricorre alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e quando non è espressamente richiesta dalla normativa vigente (ad esempio in tema di edilizia dal DPR n. 380/2001).
Equipollenza dei titoli di studio
L'art. 8 sostituisce il comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo che "Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina".
Dichiarazione unica di conformità degli impianti
L'art. 9 introduce la dichiarazione unica di conformità degli impianti che sostituisce i diversi modelli oggi in vigore. La novità introdotta dal DL n. 5/2012 riguarda le autorizzazioni di cui all'art. 284 del D.Lgs. n. 152/2006 che verranno sostituite da quella unica. L'art. 284 citato prevede, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0,035 MW), che l'installatore verifichi e dichiari che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche previste dall'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione di cui all'art. 286. Tali dichiarazioni, secondo il medesimo art. 284, devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità conservata presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini:
- del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune (rilasciato previa acquisizione della dichiarazione di conformità nonché del certificato di collaudo degli impianti installati);
- dell'allaccio di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
Per quanto concerne l'ambito di operatività della semplificazione occorre fare riferimento all'art. 1, comma 2 del DM n. 37/2008 che individua i seguenti impianti:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- impianti di protezione antincendio.
Semplificazione in materia ambientale
Con l'art. 23 si autorizza in governo ad emanare un regolamento per disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e per semplificare gli adempimenti organizzativi per le PMI per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazioni integrata ambientale sulla base di alcuni principi semplificatori come ad esempio il rilascio della autorizzazione unica da parte di un unico Ente e che sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione prevista in materia ambientale. Inoltre si legge che la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta a SCIA. E che nel caso di trasporto di rifiuti all'estero, da parte dello Stato di destinazione, è necessario un certificato che attesti che la legislazione ambientale non presenta norme meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'UE.
Abilitazione imprese per l'installazione di impianti negli edifici
L'art. 34 fa riferimento all'abilitazione delle imprese nelle attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Dl n. 37/2008 riguarda il riordino delle disposizioni in materia di attività installazione degli impianti all'interno degli edifici e l'art. 3 definisce alcune caratteristiche che devono possedere le imprese abilitate.
A cura di Gabriele
Bivona
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