Sicurezza lavoro: il 22 maggio 2012 in vigore il nuovo Regolamento per gli uffici all'estero
Entrerà in vigore il 22 maggio 2012 il decreto 16 febbraio 2012, n. 51 recante Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sic...
Entrerà in vigore il 22 maggio 2012 il decreto 16 febbraio 2012,
n. 51 recante Regolamento recante disposizioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2012.
Il decreto, messo a punto dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e quello per la pubblica amministrazione e semplificazione, detta le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. La disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli uffici all'estero si ispira ai principi dettati dalla legislazione nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni di uniformità della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione, di eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, di informazione e di partecipazione del personale.
Il Regolamento suddivide:
Per i primi si applica la normativa locale, purché attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Resta fermo l'obbligo di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 6 del regolamento (dm 16/02/2012, n. 51).
Per gli uffici all'estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell'Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nel caso in cui non siano dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso.
In regolamento definisce le seguenti figure:
Il decreto, messo a punto dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e quello per la pubblica amministrazione e semplificazione, detta le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. La disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli uffici all'estero si ispira ai principi dettati dalla legislazione nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni di uniformità della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione, di eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, di informazione e di partecipazione del personale.
Il Regolamento suddivide:
- gli uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea;
- gli uffici all'estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell'Unione Europea.
Per i primi si applica la normativa locale, purché attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Resta fermo l'obbligo di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 6 del regolamento (dm 16/02/2012, n. 51).
Per gli uffici all'estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell'Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nel caso in cui non siano dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso.
In regolamento definisce le seguenti figure:
- Medico competente per gli uffici aventi sede negli Stati dell'Unione Europea (art. 6);
- Medico competente per gli uffici non aventi sede negli Stati dell'Unione Europea (art. 7);
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 8);
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 9).
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A cura di Ilenia
Cicirello
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