Consumo Energia: Recepita la direttiva 2010/30/UE anche per appalti pubblici

Il Consiglio dei Ministri di ieri 30 maggio ha approvato un Decreto Legislativo che recepisce le norme comunitarie dando attuazione alla direttiva 2010/30/U...

31/05/2012
Il Consiglio dei Ministri di ieri 30 maggio ha approvato un Decreto Legislativo che recepisce le norme comunitarie dando attuazione alla direttiva 2010/30/UE.
Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per gli affari europei e dello sviluppo economico, recepisce le norme comunitarie che riguardano l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti.
In particolare, il provvedimento estende l'ambito dell'etichettatura energetica a tutti i prodotti connessi all'energia che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia durante il loro uso. L'obiettivo è quello di orientare il consumatore, attraverso una migliore informazione, alla scelta di quei prodotti che comportano un minore consumo di energia.
Il decreto individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità di vigilanza interna (con l'ausilio delle Camere di Commercio, della Guardia di finanza e dell'Enea) e nell'Agenzia delle Dogane l'autorità di vigilanza per le frontiere esterne.

L'articolo 9 del Decreto Legislativo si riferisce agli appalti pubblici ed agli incentivi e nello stesso è precisato che se un prodotto è contemplato da un atto delegato, le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla parte II del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che non rientrano nei settori di cui agli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 30 del medesimo decreto legislativo, devono acquistare, ove possibile, soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilità economica, idoneità tecnica e adeguata concorrenza.
Viene, anche, precisato che quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per un prodotto contemplato da un atto delegato, esse si prefiggono i massimi livelli di prestazione inclusa la migliore classe di efficienza energetica di cui al relativo atto delegato.

A cura di Gabriele Bivona
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