Detrazioni 36% e 55%: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19 dell'1 giugno 2012 recante "IRPEF - Risposte a quesiti", con la quale sono forniti ulteriori chiarim...
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19 dell'1
giugno 2012 recante "IRPEF - Risposte a quesiti", con la
quale sono forniti ulteriori chiarimenti su varie questioni
riguardanti le agevolazioni per gli interventi di recupero del
patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli
edifici, le detrazioni per spese sanitarie e per carichi di
famiglia, le agevolazioni per i disabili, nonché altre questioni in
tema di deduzioni e detrazioni.
Detrazione d'imposta del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo
Soppressione dell'obbligo di preventiva comunicazione
L'art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70/2011 ha sostituito l'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento di attuazione), sopprimendo l'obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori e richiedendo l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e di conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011.
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la detrazione fiscale si applica per anno d'imposta e che per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel 2011 la detrazione è indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012, è possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati nel 2011, anche nell'ipotesi di mancato invio della comunicazione preventiva, a condizione che siano indicati nella dichiarazione dei redditi i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione.
La circolare dell'Agenzia ha, inoltre, evidenziato le seguenti casistiche:
Acquisto box pertinenziali
Nel caso di acquisto del box pertinenziale nel 2010, il contribuente che non ha già inviato prima del 14 maggio 2011 la comunicazione relativa all'acquisto, può fruire della detrazione a condizione che compili le colonne relative ai dati catastali dell'immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012.
Soppressione dell'obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura
L'art. 7, comma 2, lett. r) del DL n. 70/2011 ha abrogato l'obbligo di indicare in fattura in maniera distinta il della manodopera utilizzata per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Detta soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (circolare n. 36/E del 31 maggio 2007). L'Agenzia ha chiarito che detta soppressione ha validità sia per le spese sostenute nel 2011, ma in data antecedente al 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del DL n. 70 del 2011, sia per quelle sostenute negli anni precedenti. L'Agenzia ha, inoltre, fatto presente che la separata indicazione del costo della manodopera in fattura non è richiesta neanche per gli interventi agevolabili in base al nuovo art. 16-bis del TUIR introdotto dall'art. 4 del DL n. 201/2011.
Esibizione della documentazione per lavori su parti comuni
Nell'ipotesi di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, il condomino può fruire della detrazione, se in possesso della certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione, di essere in possesso della documentazione originale e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. È necessario, inoltre, che l'amministratore conservi tutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2 novembre 2011 al fine di esibirla a richiesta degli uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC concernente le comunicazioni dell'amministratore del condominio, da allegare alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o di utilizzo del modello 730, da presentare unitamente al frontespizio del modello Unico PF della propria dichiarazione dei redditi.
Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva
Come previsto dal punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono richieste "Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)".
Nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia agevolati dalla normativa fiscale è richiesta la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente".
Fruizione della detrazione del 36% e vendita dell'immobile In caso di vendita dell'immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base alla previgente disciplina, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal venditore spetta per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le detrazioni "possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta … all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare".
In assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento, l'Agenzia ha chiarito che le detrazioni residue competano all'acquirente conformemente alla disciplina previgente. Dunque, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
Nell'ipotesi, invece, di trasferimento mortis causa dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione, purché conservino la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
Indefinitiva, in caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le parti possono stabilire a chi di esse competa la fruizione della detrazione residua; in assenza di indicazioni nell'atto di vendita, la detrazione residua non utilizzata si trasferisce per intero al soggetto acquirente. Pertanto, per le cessioni di immobili intervenute a decorrere dal 17 settembre 2011 occorre verificare se nel relativo atto è presente un accordo volto a mantenere la fruizione delle quote residue di detrazione non utilizzate in capo al cedente.
Fruizione della detrazione del 55% e vendita dell'immobile
Come per la detrazione del 36%, anche per le agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, in caso di vendita dell'immobile, sono i due contraenti a decidere sul bonus residuo.
Ristrutturazione della fognatura - Bonifica del terreno
I lavori di bonifica del suolo su cui sorge l'edificio, seppur effettuati su parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, non possono - di per sé - fruire dell'agevolazione in quanto non riconducibili ad alcuno degli interventi edilizi previsti. Le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell'intervento di "ristrutturazione delle fognature" oggetto dell'agevolazione e nei limiti della parte della spesa strettamente necessaria per la realizzazione dell'intervento agevolato. L'Agenzia delle Entrate ha ravvisato lo stretto collegamento e l'accessorietà rispetto alla realizzazione degli interventi agevolabili che consente il riconoscimento dei relativi costi. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia ambientale, la sussistenza del carattere di indispensabilità dei lavori di bonifica e l'individuazione della parte di spesa da considerare strettamente necessaria dovranno risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi.
Detrazione d'imposta del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo
Soppressione dell'obbligo di preventiva comunicazione
L'art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70/2011 ha sostituito l'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento di attuazione), sopprimendo l'obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori e richiedendo l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e di conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011.
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la detrazione fiscale si applica per anno d'imposta e che per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel 2011 la detrazione è indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012, è possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati nel 2011, anche nell'ipotesi di mancato invio della comunicazione preventiva, a condizione che siano indicati nella dichiarazione dei redditi i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione.
La circolare dell'Agenzia ha, inoltre, evidenziato le seguenti casistiche:
- nel caso di contribuenti che hanno spedito la raccomandata con la comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il 13 maggio 2011, dovranno barrare la colonna 2 "C.O. Pescara/Condominio" dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza compilare le successive colonne relative ai dati catastali dell'immobile;
- nel caso di contribuenti che hanno spedito la raccomandata con la comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il 13 maggio, ma dopo l'inizio dei lavori, ovvero a partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto), dovranno compilare le colonne relative ai dati catastali dell'immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012, senza barrare la colonna 2 "C.O. Pescara/Condominio" degli stessi righi.
Acquisto box pertinenziali
Nel caso di acquisto del box pertinenziale nel 2010, il contribuente che non ha già inviato prima del 14 maggio 2011 la comunicazione relativa all'acquisto, può fruire della detrazione a condizione che compili le colonne relative ai dati catastali dell'immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012.
Soppressione dell'obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura
L'art. 7, comma 2, lett. r) del DL n. 70/2011 ha abrogato l'obbligo di indicare in fattura in maniera distinta il della manodopera utilizzata per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Detta soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (circolare n. 36/E del 31 maggio 2007). L'Agenzia ha chiarito che detta soppressione ha validità sia per le spese sostenute nel 2011, ma in data antecedente al 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del DL n. 70 del 2011, sia per quelle sostenute negli anni precedenti. L'Agenzia ha, inoltre, fatto presente che la separata indicazione del costo della manodopera in fattura non è richiesta neanche per gli interventi agevolabili in base al nuovo art. 16-bis del TUIR introdotto dall'art. 4 del DL n. 201/2011.
Esibizione della documentazione per lavori su parti comuni
Nell'ipotesi di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, il condomino può fruire della detrazione, se in possesso della certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione, di essere in possesso della documentazione originale e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. È necessario, inoltre, che l'amministratore conservi tutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2 novembre 2011 al fine di esibirla a richiesta degli uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC concernente le comunicazioni dell'amministratore del condominio, da allegare alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o di utilizzo del modello 730, da presentare unitamente al frontespizio del modello Unico PF della propria dichiarazione dei redditi.
Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutiva
Come previsto dal punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono richieste "Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)".
Nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia agevolati dalla normativa fiscale è richiesta la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente".
Fruizione della detrazione del 36% e vendita dell'immobile In caso di vendita dell'immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base alla previgente disciplina, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal venditore spetta per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le detrazioni "possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta … all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare".
In assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento, l'Agenzia ha chiarito che le detrazioni residue competano all'acquirente conformemente alla disciplina previgente. Dunque, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
Nell'ipotesi, invece, di trasferimento mortis causa dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione, purché conservino la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
Indefinitiva, in caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le parti possono stabilire a chi di esse competa la fruizione della detrazione residua; in assenza di indicazioni nell'atto di vendita, la detrazione residua non utilizzata si trasferisce per intero al soggetto acquirente. Pertanto, per le cessioni di immobili intervenute a decorrere dal 17 settembre 2011 occorre verificare se nel relativo atto è presente un accordo volto a mantenere la fruizione delle quote residue di detrazione non utilizzate in capo al cedente.
Fruizione della detrazione del 55% e vendita dell'immobile
Come per la detrazione del 36%, anche per le agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, in caso di vendita dell'immobile, sono i due contraenti a decidere sul bonus residuo.
Ristrutturazione della fognatura - Bonifica del terreno
I lavori di bonifica del suolo su cui sorge l'edificio, seppur effettuati su parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, non possono - di per sé - fruire dell'agevolazione in quanto non riconducibili ad alcuno degli interventi edilizi previsti. Le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell'intervento di "ristrutturazione delle fognature" oggetto dell'agevolazione e nei limiti della parte della spesa strettamente necessaria per la realizzazione dell'intervento agevolato. L'Agenzia delle Entrate ha ravvisato lo stretto collegamento e l'accessorietà rispetto alla realizzazione degli interventi agevolabili che consente il riconoscimento dei relativi costi. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia ambientale, la sussistenza del carattere di indispensabilità dei lavori di bonifica e l'individuazione della parte di spesa da considerare strettamente necessaria dovranno risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi.
A cura di Ilenia
Cicirello
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Circolare