Dichiarazioni in gara di società con meno di 4 soci: Parere di precontenzioso dell'Autorità
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il parere di precontenzioso n. 58 del 4 aprile 2012, è intervenuta, su...
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, con il parere di precontenzioso n.
58 del 4 aprile 2012, è intervenuta, su istanza della Stazione
appaltante che aveva chiesto se nel caso in cui a partecipare ad
una procedura pubblica sia una società con meno di quattro soci
ovvero una società con due soli soci che possiedono, ciascuno, il
50% di partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi
dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice, debbano comunque
essere rese, pur in mancanza di un socio di maggioranza, da
entrambi i suddetti soci.
L’Autorità, nel proprio parere ha affermato che, nel caso
precedentemente indicato, le dichiarazioni previste ai sensi
dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice, devono
comunque essere rese, pur in mancanza di un socio di
maggioranza, da entrambi i suddetti soci.
Nel parere in argomento viene precisato che "le lettere b) e c)
dell’art. 38, comma 1, riguardano, rispettivamente, le cause di
esclusione per procedimento di prevenzione e per condanne penali e
che prima della modifica apportata all'art. 38 con il D.L. n.
70/2011, il controllo in gara sui soci di società di capitali con
socio unico o, comunque, con meno di quattro soci non veniva
effettuato in quanto la normativa di settore circoscriveva il
controllo ai soli soci di società di persone, salvo poi consentire
il diniego di stipulazione o la risoluzione del contratto ove il
controllo antimafia avesse rivelato misure di prevenzione, condanne
penali o processi pendenti, a carico di tali soci. Pertanto, in
tali previsioni si è anzitutto inteso risolvere il problema del
controllo sui soci di società di capitali con socio unico o con
meno di quattro soci." L'Autorità precisa, per ultimo, che "se
questo è l'intento rafforzativo sotteso alla ratio della novella
legislativa appare congruo e conforme allo spirito ed alla voluntas
legis richiedere, nel caso in esame, che il controllo preventivo
venga effettuato nei confronti di entrambi i soci” del concorrente.
“Essi, infatti, ancorché detengano in misura paritaria la
partecipazione alla società, sono, ciascuno per suo conto,
espressione di una convergente potestà dominicale e direzionale
della società" stessa.
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