Irap: Sentenza della Cassazione con nuovo concetto di autonoma organizzazione
Ancora una sentenza in tema di Irap legata all'esercizio di attività di lavoro autonomo, diversa dall'impresa commerciale, che costituisce presupposto imposi...
Ancora una sentenza in tema di Irap legata all'esercizio di
attività di lavoro autonomo, diversa dall'impresa
commerciale, che costituisce presupposto impositivo solo se si
tratta di attività autonomamente organizzata
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9692 depositata il 13 giugno 2012 smentisce, di fatto alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate (n. 45/E del 2008 e n. 28/E/ del 2010) nella parte in cui viene precisato che sussiste autonoma organizzazione quando ricorra almeno uno dei seguenti presupposti: impiego in modo non occasionale di lavoro altrui (non rilevando le prestazioni fornite da terzi per attività estranee a quelle professionali o quelle dei tirocinanti che hanno scopo prettamente formativo); utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità e valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività (anche se forniti da terzi a qualunque titolo).
La Cassazione, con la nuova sentenza che si aggiunge alle precedenti, ritorna sul problema dell'autonoma organizzazione precisando che il professionista deve pagare l'Irap solo quando la struttura che lo coadiuva nella sua attività l'ha fondata lui e non quando si appoggia a una struttura gestita da altri.
Precisano i giudici del "Palazzaccio" che:
Nella sostanza, ai fini dell'autonoma organizzazione, per l'applicazione dell'Irap è necessaria l'esistenza di una struttura predisposta dal professionista con personale da lui dipendente mentre tale requisito, precisano i giudici, "non si realizza quando il professionista operi all'interno di una struttura da altri gestita".
Per ultimo la Corte di Cassazione, nella parte finale dell'ordinanza,precisa che l'Irap non è legata all'entità dei guadagni perché può verificarsi che l'Irap possa essere inapplicabile quando "tali guadagni siano frutto di capacità professionali od artistiche, senza il concorso di una "stabile organizzazione"."
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9692 depositata il 13 giugno 2012 smentisce, di fatto alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate (n. 45/E del 2008 e n. 28/E/ del 2010) nella parte in cui viene precisato che sussiste autonoma organizzazione quando ricorra almeno uno dei seguenti presupposti: impiego in modo non occasionale di lavoro altrui (non rilevando le prestazioni fornite da terzi per attività estranee a quelle professionali o quelle dei tirocinanti che hanno scopo prettamente formativo); utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità e valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività (anche se forniti da terzi a qualunque titolo).
La Cassazione, con la nuova sentenza che si aggiunge alle precedenti, ritorna sul problema dell'autonoma organizzazione precisando che il professionista deve pagare l'Irap solo quando la struttura che lo coadiuva nella sua attività l'ha fondata lui e non quando si appoggia a una struttura gestita da altri.
Precisano i giudici del "Palazzaccio" che:
- "La giurisprudenza di questa Corte ha infatti costantemente respinto la tesi dell'Amministrazione secondo cui le parole "autonoma organizzazione", introdotte nell'articolo 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 costituirebbero soltanto un chiarimento ed una specificazione del requisito della "abitualità" già presente nel testo del 1997. Di guisa che la "autonoma organizzazione" ben potrebbe estrinsecarsi "nell'impiego dell'intelligenza e della cultura, nella (mera) capacità di acquisire clientela , di ottenere credito, di competere, di promuovere ogni legittima iniziativa". E di conseguenza l'Irap non risulterebbe applicabile solo quando l'attività lavorativa autonoma abbia carattere meramente occasionale e quindi non sussista neppure una mera "auto-organizzazione"."
- "In base all'art. 2 del dlgs 446/1997 (come modificato dall'art. i del dlgs 137/1988), ai fini della soggezione a Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata".
Nella sostanza, ai fini dell'autonoma organizzazione, per l'applicazione dell'Irap è necessaria l'esistenza di una struttura predisposta dal professionista con personale da lui dipendente mentre tale requisito, precisano i giudici, "non si realizza quando il professionista operi all'interno di una struttura da altri gestita".
Per ultimo la Corte di Cassazione, nella parte finale dell'ordinanza,precisa che l'Irap non è legata all'entità dei guadagni perché può verificarsi che l'Irap possa essere inapplicabile quando "tali guadagni siano frutto di capacità professionali od artistiche, senza il concorso di una "stabile organizzazione"."
A cura di Gabriele
Bivona
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