Standard urbanistici: l'incertezza dopo la rimessione alla Corte Costituzionale
La sentenza del Consiglio di Stato rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 2-bis del Testo Unico Edilizia, potenzialmente in contrasto con il D.M. n. 1444/1968
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1949/2022 apre nuovi scenari imprevisti cui si dovrà tenere conto almeno fino a quando la Corte Costituzionale non si pronuncerà in un modo o nell'altro sulla questione di legittimità dell'art. 2-bis, commi 1 e 1-bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
La deroga agli standard urbanistici
Stiamo parlando delle deroghe previste dal Testo Unico Edilizia alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Il TUE prevede, infatti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie e dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. E una volta che le Regioni hanno previsto delle Leggi derogatorie ai principi stabiliti dal DM n. 1444/1968, i Comuni possono definire limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio, diversi da quelli nazionali.
Le Leggi regionali
Una deroga fatta propria da alcune Regioni che con leggi apposite hanno fissato regole differenti che hanno indirizzato i Comuni nella redazione dei relativi piani regolatori generali e degli standard urbanistici attuativi. Una deroga introdotta dal legislatore nel 2013 che secondo il Consiglio di Stato, intervenendo in materia di competenza concorrente senza porre alcun confine di principio al potere di deroga attribuito a tutte le regioni rispetto alle preesistenti norme statali, non assolverebbe alla funzione propria attribuita dalla Costituzione allo Stato di individuare i principi, così rendendo certamente possibili legislazioni regionali molto diverse tra di loro, in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Nel caso oggetto della sentenza di Palazzo Spada, l'appellante evidenzia che l’art. 2-bis del TUE autorizzerebbe le Regioni ad emanare una legislazione derogatoria rispetto al d.m. n. 1444 del 1968 in materia di dotazione delle aree a standard fino a poter arrivare ad annullarne la previsione, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
E, proprio per questo motivo, la questione di costituzionalità dell’articolo 2-bis è rilevante per la definizione del giudizio poiché in caso di suo annullamento verrebbe meno il presupposto sul quale poggiano le disposizioni del PGT comunale oggetto del contenzioso.
Gli effetti e il clima di incertezza
Tutto rimesso alla Corte Costituzionale ma, nelle more, è necessario interrogarsi sia sui possibili effetti della pronuncia (che arriverà almeno tra un anno) sia comprendere come comportarsi.
Nel caso la Corte Costituzionale confermi l'illegittimità dell'art. 2-bis del TUE non porterebbe a cascata l'illegittimità delle leggi regionali e dei PRG comunali. Ma è chiaro che in questo caso si potrebbero aprire contenzioni davanti ai vari TAR interessati. L'alternativa potrebbe essere che i Comuni in quel caso possano riallineare i PRG agli standard minimi contenuti nel DM n. 1444/1968.
In questo anno che ci separa dalla pronuncia della Corte Costituzionale, visto il palese clima di incertezza, per i piani attuativi in istruttoria si potrebbe scegliere la via cautelativa della "doppia conformità" agli standard nazionali e a quelli regionali. Chiaro è che la situazione non sia delle migliori e che in un modo o nell'altro potrebbe essere auspicabile che il legislatore decida di mettere mano al mondo dell'urbanistica attualmente articolato in un sistema composto da norme risalenti al 1942.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 17 marzo 2022, n. 1949IL NOTIZIOMETRO