Stato di emergenza: prorogata la validità dei titoli edilizi
Stabilito un nuovo termine per tutti gli atti abilitativi in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/03/2022
Covid-19 e stato di emergenza: con l’ulteriore, recente proroga, è stato stabilito un nuovo termine anche per tutti i titoli abilitativi edilizi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.
Proroga stato di emergenza: ancora validi i titoli edilizi in scadenza
Il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” ha appunto prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Di conseguenza, sono stati prorogati i termini di scadenza di tutti i titoli abilitativi edilizi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia).
La normativa stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia), in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Quindi, dato che al momentto lo stato di emergenza è stato prolungatto fino al 31 marzo 2022, tutti gli atti abilitativi ricompresi nel decreto saranno ancora validi fino al 29 giugno 2022.
Proroga validità titoli edilizi: atti ammessi
Oltre che a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, la proroga di validità per titoli edilizi in scadenza si applica anche a:
- segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
- segnalazioni certificate di agibilità (SCA)
- autorizzazioni paesaggistiche;
- autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Inoltre lo stesso termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
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