Stato legittimo, ante 67 e prove della preesistenza: interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato entra nel merito della dimostrazione dello stato legittimo di un immobile realizzato nel 1939 in zona in cui era necessario il titolo abilitativo

di Redazione tecnica - 19/03/2025

Il regolamento edilizio e l’applicazione del TUE

Già in primo grado, il TAR aveva rilevato che nonostante l’accatastamento del manufatto eseguito nel 1939, lo stesso era stato realizzato in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo rispetto alle disposizioni normative di cui al regolamento generale edilizio del Comune di Roma del 18 agosto 1934, secondo cui la realizzazione delle opere edilizie specificamente indicate ai nn. 1) e 2) (1. costruzione, restauro, riattamento, trasformazione in genere, demolizioni anche parziali, sia interne che esterne, di edifici e di muri di cinta. 2. scavi, rinterri e modificazioni al suolo pubblico o privato con opere e costruzioni sotterranee;) sono assoggettate a provvedimento autorizzatorio, in assenza del quale “non possono essere eseguite”.

L’appellante, però, avrebbe contestato che all'epoca della costruzione dei manufatti era in vigore il solo regolamento edilizio comunale, il quale in nessuna parte indica la sanzione della demolizione e dell’acquisizione come quella applicata oggi dal Comune.

Rilievo definito del tutto irrilevante dal Consiglio di Stato, tenuto conto della natura dell’ordine di demolizione che non avrebbe una funzione punitiva di un comportamento illegittimo alle quali si attaglia il principio di irretroattività, ma di misura volta a garantire il ripristino della legalità violata, aventi carattere reale.

Gli illeciti edilizi, ricorda il Consiglio di Stato, hanno natura permanente, di conseguenza, da un lato, colui che ha realizzato l’abuso mantiene inalterato nel tempo l’obbligo di eliminarlo. Dall’altro lato, il relativo potere di repressione può essere esercitato anche a distanza di tempo dalla violazione commessa e anche per opere realizzate prima dell’entrata in vigore della norma che disciplina il potere repressivo.

Ne consegue che, in base al principio tempus regit actum, agli abusi edilizi è applicabile il regime vigente al momento di irrogazione della sanzione e non il regime in vigore al momento della realizzazione dell’abuso.

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