Stato legittimo post Salva Casa utilizzabile anche per situazioni pregresse

Il TAR conferma la possibilità di ricostruire lo stato legittimo come modificato dal Decreto Salva Casa anche in contenziosi pregressi la modifica dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia

di Gianluca Oreto - 02/04/2025

Cosa succede quando, su un immobile realizzato decenni fa, la P.A. comunica l’impossibilità di reperire la licenza edilizia e, di conseguenza, di dichiararne la legittimità edilizia? In che misura le nuove disposizioni del “Salva Casa” possono incidere anche su vicende pregresse già sfociate in contenziosi giudiziari?

Stato legittimo post Salva Casa: interviene il TAR

A queste domande ha risposto il TAR Lazio con una sentenza che – se confermata in secondo grado – potrebbe rappresentare un importante precedente in tema di applicazione delle nuove disposizioni introdotte nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa).

Parliamo della sentenza 10 marzo 2025, n. 4983, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha risolto una controversia riguardante un edificio bifamiliare costruito negli anni ’70, per il quale era stata regolarmente rilasciata una licenza edilizia nel 1972.

Nel corso di una procedura di vendita e ristrutturazione, i proprietari hanno chiesto copia del titolo edilizio. Il Comune ha risposto segnalando non solo l’irreperibilità della licenza, ma anche l’impossibilità di dichiarare la legittimità dell’immobile, così rilevandone – implicitamente – l’irregolarità edilizia.

La particolarità del caso sta nel fatto che, pur essendo il titolo originario smarrito, i ricorrenti avevano ricostruito in modo puntuale l’iter autorizzativo: domanda e progetto, pareri favorevoli, autorizzazione all’abitabilità e persino una certificazione comunale del 1985 che attestava l’avvenuto rilascio della licenza edilizia del 1972.

Nonostante ciò, l’amministrazione ha rigettato l’istanza, richiamando in modo ipotetico l’assenza del nulla osta paesaggistico, senza alcuna concreta verifica.

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