Stato legittimo post Salva Casa utilizzabile anche per situazioni pregresse
Il TAR conferma la possibilità di ricostruire lo stato legittimo come modificato dal Decreto Salva Casa anche in contenziosi pregressi la modifica dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia
Il vizio di istruttoria e il richiamo al Salva Casa
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, riconoscendo l’illegittimità del provvedimento comunale per difetto di istruttoria e motivazione. Il Collegio ha valorizzato l’ampia documentazione fornita dai ricorrenti – tra cui certificazioni, istanze e pareri – idonea a dimostrare l’esistenza e la regolarità del titolo edilizio.
Ma il passaggio davvero innovativo della sentenza sta nell’invito rivolto all’Amministrazione, in sede di riedizione del potere, a considerare la normativa sopravvenuta, con particolare riferimento al nuovo comma 1-bis dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, inserito dal decreto “Salva Casa”.
“Le disposizioni relative allo stato legittimo dell’immobile […] si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi”.
Il TAR ha chiarito che tale disposizione, pur entrata in vigore successivamente all’avvio del giudizio, è applicabile anche a fatti risalenti, purché vi sia un contenzioso in essere e una nuova valutazione da parte dell’Amministrazione.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 10 marzo 2025, n. 4983IL NOTIZIOMETRO