Stato legittimo post Salva Casa utilizzabile anche per situazioni pregresse
Il TAR conferma la possibilità di ricostruire lo stato legittimo come modificato dal Decreto Salva Casa anche in contenziosi pregressi la modifica dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia
Il quadro normativo
Come noto, l’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia, nella formulazione aggiornata dal “Salva Casa”, consente di dimostrare lo “stato legittimo” anche in assenza del titolo edilizio originale, purché sussista un principio di prova, come atti d’archivio, certificazioni comunali, dichiarazioni sostitutive o documentazione tecnica.
Il principio è quello della semplificazione amministrativa: non può essere il cittadino – e a maggior ragione non il tecnico – a rispondere degli smarrimenti documentali dell’amministrazione. A condizione, però, che l’assenza del titolo non sia sintomo di un abuso, ma sia invece coerente con altri elementi documentali e storici.
Così come disposto dal quarto e quinto periodo del citato comma 1-bis, nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi, “lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
Nel caso di specie, la documentazione fornita dal proprietario era certamente sufficiente a dimostrare lo stato legittimo.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 10 marzo 2025, n. 4983IL NOTIZIOMETRO