Stazioni appaltanti: stop alla qualificazione con riserva

Dal 1° luglio 2024 decade il regime transitorio previsto dall'art. 63, comma 4 del Codice Appalti. Gli enti interessati devono procedere con la richiesta "ordinaria"

di Redazione tecnica - 01/07/2024

Scatta ufficialmente da oggi lo stop al regime in deroga sulla qualificazione “con riserva” previsto per le Amministrazioni locali, quali comuni capoluogo di provincia e delle regioni, province e città metropolitane, stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento.

Qualificazione con riserva: decadenza dal 1° luglio 2024

A un anno esatto dall'acquisizione di piena efficacia del nuovo Codice dei Contratti, si conferma la decadenza della qualificazione con “riserva” di cui all’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 e all’art. 2, comma 3 dell’All. II.4, con obbligo per le stazioni appaltanti di presentare una nuova istanza di iscrizione.

Come chiarito da ANAC con il Comunicato del Presidente del 12 giugno 2024, le stazioni appaltanti che non abbiano ancora provveduto, devono inviare l’istanza per la qualificazione “a regime”, che va presentata dal Responsabile per l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti tramite il servizio disponibile sul sito istituzionale dell’Anac, una per ciascun settore (“Lavori” e “Servizi e Forniture”) in cui la SA intende qualificarsi.

Le indicazioni di ANAC per la qualificazione a regime

In particolare, ai fini della qualificazione “a regime”, ANAC ha precisato che:

  • per l’iscrizione “a regime” il RASA dovrà entrare nel servizio con le proprie credenziali, accedere alla sezione “Le mie istanze” e presentare una nuova istanza di qualificazione ordinaria, per uno o entrambi i settori di interesse (“lavori”, “servizi e forniture”), utilizzando il tasto “AGGIUNGI”; all’atto dell’invio, il sistema metterà automaticamente in scadenza la precedente istanza di qualificazione con “riserva”;
  • nel caso in cui la stazione appaltante sia interessata alla qualificazione per entrambi i settori – “lavori” e “servizi e forniture” – sarà necessario presentare due istanze di qualificazione distinte;
  •  per l’attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti delle “gare svolte”, delle “comunicazioni all’ANAC” e dell’“uso della piattaforma telematica”, verranno considerate sia le procedure di affidamento per le quali il relativo CIG è stato acquisito nel quinquennio di riferimento 2018- 2022, sia quelle relative al periodo nel quale la stazione appaltante ha beneficiato della qualificazione con riserva; in questo modo verrà valorizzata, ai fini dell’attribuzione del livello di qualificazione, l’esperienza maturata nel periodo della riserva;
  • per quanto riguarda i requisiti delle “competenze” e della “formazione”, i dati comunicati dal RASA dovranno essere riferiti, rispettivamente, alla data di presentazione dell’istanza e al triennio precedente alla data di presentazione dell’istanza;
  • fino al 30 giugno 2024 saranno considerati, ai fini dell’attribuzione dei livelli di qualificazione, i punteggi abbattuti più favorevoli di cui all’art. 3, comma 3 e all’art. 5, comma 4 dell’All. II.4, mentre dal 1° luglio 2024 saranno considerati i punteggi dell’art. 3, comma 2 e art. 5, comma 2.

Qualificazione con riserva: la differenza con il regime speciale 

Il regime in deroga non più attivo da oggi è un istituto differente da quello previsto al comma 13 dello stesso art. 63 del d.lgs. 36/2023, che riguarda ad esempio enti di nuova costituzione, di fusione tra enti, ecc., e che permette alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

Si tratta di un regime i cui effetti permangono anche dopo la fine del periodo transitorio, senza che sia soggetto ad alcun limite temporale o scadenza. È infatti ANAC a stabilire termini e durata di questa tipologia di qualificazione, sulla base delle specifiche necessità del caso, secondo quanto richiesto con istanza via PEC presentata alla stessa autorità.

 

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