Stop a sconto e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024
Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024 che mette fine al meccanismo delle opzioni alternative e prevede nuove disposizioni per i principali bonus edilizi
Le novità per i bonus edilizi
Andiamo con ordine. L’art. 1 del Decreto Legge n. 39/2024 interviene sul meccanismo delle opzioni alternative modificando l’art. 2 del Decreto Legge n. 11/2023 che, insieme allo stop, aveva previsto un sistema di eccezioni riservato:
- agli interventi in corso agevolati dal superbonus e dagli altri bonus edilizi;
- agli interventi agevolati dal bonus di cui all’art. 119-ter del Decreto Rilancio (la detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche);
- agli interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016;
- agli interventi di superbonus realizzati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio (le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale - enti del terzo settore).
Entriamo nel dettaglio delle modifiche all’art. 2 del Decreto Legge n. 11/2023, introdotte dall’art. 1, comma 1 del nuovo Decreto Legge n. 39/2024:
- con la lettera a) si sopprime il primo periodo del comma 3-bis, grazie al quale era consentito l’utilizzo delle opzioni alternative agli enti del terzo settore;
- con la lettera b) viene inserito dopo il comma 3-ter il comma 3-ter.1, a seguito del quale sarà consentito l’utilizzo delle opzioni alternative per gli interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Questa deroga è, però, limitata nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Soglia che dovrà essere verificata dal Commissario straordinario sulla base dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- con la lettera c) viene soppresso il comma 3-quater che prevedeva la possibilità di utilizzo delle opzioni alternative (senza limitazioni) proprio agli immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui al punto precedente.
Con l’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 39/2024 viene inserito un nuovo sistema di eccezioni per il quale continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al citato art. 2, comma 3-bis, primo periodo, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 (quindi le opzioni alternative per gli enti del terzo settore), in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto legge:
- risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e sono effettuati dai condomini;
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati dal superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi dal superbonus;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati dal superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Con l’art. 1, comma 3 del Decreto Legge n. 39/2024 viene previsto un nuovo sistema di eccezione per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici. In particolare, potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternative gli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto legge risultino presentate le istanze di cui al precedente comma 2 (CILAS, delibera assempleare) o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo (senza concorrere al limite di 400 milioni imposto per il 2024).
Con l’art. 1, comma 4, viene rivisto il sistema di eccezioni che era stato previsto per il bonus 75% barriere architettoniche all’art. 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato Decreto-Legge n. 11/2023. Ricordiamo che il secondo periodo questo comma prevedeva:
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:
- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Adesso tali eccezioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023 soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto legge:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Ultima, importantissima, modifica riguarda l’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 11/2023 che, ricordiamo, aveva previsto un sistema di eccezioni per continuare ad utilizzare le opzioni alternative sia per il superbonus che per gli altri bonus edilizi. In questo sistema di eccezioni era stato previsto che avrebbero potuto continuare ad utilizzare le opzioni gli interventi per cui al 16 febbraio 2023 risultava presentata la CILAS, approvata la delibera assembleare, presentato il titolo edilizio…
Adesso, queste eccezioni non saranno più sufficienti e sarà necessario che alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto Legge siano state sostenute spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati.
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