Stop a sconto e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024
Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024 che mette fine al meccanismo delle opzioni alternative e prevede nuove disposizioni per i principali bonus edilizi
Nuova comunicazione di dati ad Enea
L’art. 3 del nuovo Decreto Legge impone un nuovo obbligo riservato ai soggetti:
- che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- che hanno presentato la CILAS, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
Questi soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili dal Superbonus, dovranno trasmettere all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Per tali finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili dal Superbonus, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
- ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Il contenuto, le modalità e i termini delle suddette comunicazioni saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto legge.
Prevista una sanzione per chi non ottempera ai suddetti obblighi. L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la CILAS ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.
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