Strutture amovibili: le novità nel Decreto Salva Casa

Prevista una deroga sulle strutture dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19

di Redazione tecnica - 04/06/2024

Oltre alle modifiche al Testo Unico Edilizia (d.PR. n. 380/2001), il c.d. Decreto Salva Casa (decreto-legge del 29 maggio 2024, n. 69), ha introdotto alcune importanti novità sulla disciplina relativa alle strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Decreto Salva Casa: la disciplina sulle strutture amovibili

Come dispone l’art. 2 del D.L. n. 69/2024, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dovuto al Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e -bis), del Testo Unico Edilizia, (di 180 giorni sulle opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee) in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

Restano salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque il rispetto delle altre normative, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, (d.Lgs. n. 42/2004).

Come mantenere le strutture amovibili realizzate durante l'emergenza Covid-19

Per potere mantenere le strutture, sarà necessario presentare una CILA ai sensi dell’articolo 6 -bis del d.P.R. n. 380/2001 fermo restando la facoltà per il comune territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui venga rilevata la non conformità dell’opera con le prescrizioni e i requisiti previsti dalla normativa.

La comunicazione deve indicare:

  • le comprovate e obiettive esigenze di mantenimento della struttura;
  • l’epoca di realizzazione della struttura, allegando la documentazione attestante lo stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis del d.P.R. n. 380/2001).

Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità, con applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazione falsa o mendace.

Nel caso di strutture di proprietà di amministrazioni pubbliche, gli eventuali oneri connessi al loro mantenimento sono a carico delle stesse.

Le disposizioni riguardano esclusivamente strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative, mentre restano escluse dall’ambito di applicazione della norma strutture amovibili realizzate nello stesso periodo e utilzzate come dehors di bar e ristoranti.

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