Strutture in cemento armato: le competenze di geometri e ingegneri
La Corte di Cassazione ricorda i limiti dell’attività di progettazione in capo a ciascun professionista tecnico, con particolare riferimento ai geometri ai sensi dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274
La progettazione di strutture in cemento armato, può essere effettuata da un ingegnere, mentre una simile attività esula dalle competenze dei geometri o comunque è consentita entro ambiti limitati e ben definiti per legge.
Strutture in cemento armato: a chi spetta la progettazione?
Richiamando quando stabilito dal r.d. n. 274/1929, la Corte di Cassazione, II sez. Civile, con la sentenza n. 921/2023 ha accolto il ricorso del proprietario di un immobile, annullando la sentenza d’appello che aveva dichiarato solo la parziale nullità di due delibere assembleari di condominio con le quali era stato assegnato l’incarico di progettazione, di direzione dei lavori e di redazione del computo metrico a un geometra per illavori di ristrutturazione di una facciata, comprese le strutture dei balconi aggettanti e dei ballatoi.
Secondo il ricorrente, le delibere erano nulle in quanto assunte in pregiudizio della sicurezza del fabbricato, motivo per cui l’assemblea avrebbe approvato la realizzazione di opere edili in aperta violazione di legge. In particolare, le delibere avevano stabilito di far realizzare opere in cemento armato sulla base di un computo metrico e di una relazione tecnica sottoscritte da un geometra e di affidare la direzione dei lavori ad altro geometra, in violazione dell’art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274.
Delibere condominiali: quando sono nulle o illecite?
Preliminarmente, gli ermellini hanno ribadito che l'assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni; essa è abilitata ad adottare qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio (avendo le attribuzioni indicate dall'art. 1135 cod. civ. carattere meramente esemplificativo), purché destinato alla gestione delle cose e dei servizi comuni.
Perciò, l'assemblea non può perseguire finalità extracondominiali e non può occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini, perché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi.
Allo stesso modo residua quale nullità l’ipotesi della "illiceità" che ricorre quando la deliberazione condominiale, seppure adottata nell'ambito delle attribuzioni dell'assemblea, risulti avere un "contenuto illecito" (art. 1343 cod. civ.), nel senso che il decisum risulta contrario a «norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume».
Sono pure nulle, pertanto, le deliberazioni assembleari che abbiano un contenuto contrario a quelle norme non derogabili dalla volontà dei privati, poste a tutela degli interessi generali della collettività sociale o di interessi particolari che l'ordinamento reputa indisponibili, assicurandone comunque la tutela.
Competenze dei geometri: i limiti all'attività di progettazione
Nel caso in esame, spiegano i giudici di piazza Cavour, la Corte d’appello, pur riconoscendo che la tipologia di opere appaltate esorbitava dalla competenza di un geometra quanto a direzione dei lavori, non ha esaminato il profilo di invalidità della delibera che ha provveduto alla ripartizione delle spese come previsto dalla prospettata progettazione. Omettendo questa verifica, la Corte d’Appello non si è confrontata con il principio per cui, a norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, non modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato e, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; è, infatti, riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato.
In tal senso, sarebbe stato invece necessario verificare se effettivamente fosse stato un geometra a provvedere alla redazione della relazione tecnica (non rilevando in sé, invece, la redazione del solo computo metrico, in quanto operazione di mera definizione dei costi di costruzione) e se la tipologia di opere appaltate esorbitasse dalla competenza della figura professionale incaricata anche per l’affidamento della progettazione.
Allo stesso modo la Corte d’appello ha omesso di accertare se la tipologia di opere appaltate fosse sussumibile nella previsione dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 di qualificare quindi tali opere come di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione e di verificare, se la realizzazione dei lavori risultasse regolarmente denunciata o assentita, per escludere altro profilo di nullità del contratto di appalto per contrarietà a norma imperativa.
La sentenza di secondo grado è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione; inoltre anche le spese relative alle opere realizzate sulle porzioni dell’immobile in proprietà esclusiva sono state ritenute nulle, atteso il nesso di stretta dipendenza tra la questione della nullità dell’oggetto e la questione della ripartizione delle spese.
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