Strutture ricettive all'aperto: la nuova risoluzione del Fisco

Dal 1° gennaio 2025 stop alla rilevanza catastale degli allestimenti mobili dentro campeggi e strutture ricettive all'aperto. Ecco cosa cambia

di Redazione tecnica - 27/12/2024

Con il 2025, arrivano importanti novità sulla gestione catastale delle strutture ricettive all’aperto, come previsto dall’art. 7-quinquies del D.L. n. 113/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 143/2024.

Dal 1° gennaio si sancisce infatti l'irrilevanza catastale degli allestimenti mobili entro le strutture ricettive all'aperto, come campeggi o villaggi turistici. Adesso l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 20 dicembre 2024, n. 67/E, spiega cosa cambia e cosa dovranno fare gestori e proprietari delle strutture.

Allestimenti mobili dentro camping e strutture all'aperto: la Risoluzione del Fisco

La Risoluzione affronta i seguenti aspetti:

  • irrilevanza catastale delle case mobili all’interno delle strutture ricettive all’aperto (comma 1);
  • incremento del valore catastale delle aree attrezzate e non attrezzate all’interno delle strutture ricettive (comma 2);
  • obblighi dichiarativi specifici per l’aggiornamento catastale e regime sanzionatorio (commi 3 e 4);
  • ulteriori disposizioni legislative (commi 5, 6 e 7).

Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili

L’irrilevanza delle case mobili prevista dal comma 1 riguarda:

  • la rappresentazione nella mappa catastale;
  • la rappresentazione nella planimetria catastale;
  • l’inclusione nella stima della rendita catastale dell’unità immobiliare destinata a struttura ricettiva all’aperto in cui sono collocate.

La disposizione ha carattere innovativo della disciplina catastale ma non è una norma di interpretazione autentica.

Ciò significa che resta ferma la rilevanza ai fini della rappresentazione e del censimento catastale per il periodo precedente alla data del 1° gennaio 2025.

Incremento del valore catastale delle aree

È previsto un aumento del valore delle aree attrezzate e non attrezzate per gli allestimenti mobili. Anche queste disposizioni hanno espressamente carattere innovativo, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Tali aree vengono distinte in:

  • a) aree attrezzate in modo da essere idonee per ospitare gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione; in questo caso l’incremento sarà dell’85%;
  • b) aree non appositamente attrezzate per ospitare gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione e altre aree non attrezzate destinate al pernottamento. In questo caso l’incremento sarà del 55%.

Obblighi dichiarativi e tempistiche

Il comma 3 dispone che dal 1° gennaio al 15 giugno 2025, gli intestatari catastali delle strutture ricettive sono obbligati a presentare atti di aggiornamento catastale.

La mancata presentazione degli atti entro i termini previsti comporterà l’attivazione di procedimenti sanzionatori da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il MEF con il Ministero del Turismo emanerà un decreto con il quale verranno individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio”.

Inoltre solo per il 2025, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate avranno effetto dal 1° gennaio 2025.

Indicazioni operative per l’adeguamento

L’ultima parte della Risoluzione è dedicata alle indicazioni operative per l’aggiornamento catastale, effettuato mediante la presentazione di:

  • aggiornamenti geometrici Pre.Geo., per modificare le mappe catastali eliminando le geometrie relative agli allestimenti mobili;
  • dichiarazioni Do.C.Fa., per variare i dati delle unità immobiliari interessate, specificando le aree attrezzate o non attrezzate.

Considerato il carattere innovativo delle disposizioni in esame, resta fermo che devono essere redatte applicando gli ordinari criteri di censimento e di stima vigenti precedentemente a tale data:

  • le dichiarazioni di variazione diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 7-quinquies relative a strutture ricettive all’aperto già censite,
  • le dichiarazioni di accatastamento di strutture ricettive anche preesistenti e mai censite, il cui termine obbligatorio per la presentazione in catasto scada prima della data del 1° gennaio 2025,

Infine, eventuali mutazioni nello stato riguardanti unità immobiliari destinate a strutture ricettive all’aperto già censite, intervenute a partire dal 1° gennaio 2025, per le quali sussiste l’obbligo di aggiornamento del Catasto Fabbricati, devono essere dichiarate in catasto, secondo le ordinarie modalità, con atto di aggiornamento geometrico Pre.Geo. (quando richiesto) e con dichiarazione Do.C.Fa. separata da quella prevista dal comma 3 dell’art. 7-quinquies e, comunque, non prima di aver provveduto all’aggiornamento dell’unità immobiliare come previsto dallo stesso comma.

 

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