Subappalto e costi della manodopera: il TAR sulle dichiarazioni dell'OE

No a interpretazioni che vadano oltre le previsioni del Codice Appalti o che mettano in discussione le valutazioni operate dalla SA sull'anomalia dell'offerta

di Redazione tecnica - 25/03/2025

In presenza di un’unica categoria di opere di lavori, non è necessario che la dichiarazione di subappalto nel DGUE contenga l’esatta percentuale di lavori subappaltati, quando sia stato specificato che esso sarà attuato “nei limiti di legge vigente”.

Secondo quanto previsto all’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) il subappalto non è consentito per la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, motivo per cui è chiaro che se c'è una categoria soltanto di lavorazioni, il limite di legge dichiarato dall’OE è pari al 49%, senza possibili diverse interpretazioni.

Non solo: qualora abbia dichiarato un ribasso dei costi della manodopera, l'offerta non va automaticamente esclusa ma solo sottoposta a verifica dell'anomalia.

Subappalto di lavori: il TAR sulla percentuale consentita

Sulla base di questi presupposti, il TAR Calabria, con la sentenza del 27 febbraio 2025, n. 407, ha respinto il ricorso per l'annullamento dell’aggiudicazione di un affidamento di lavori tramite procedura negoziata senza bando.

Secondo il ricorrente, secondo classificato, l’aggiudicataria non avrebbe specificato la percentuale delle opere che intendeva subappaltare nell’ambito della categoria prevalente OS12-B. La dichiarazione, contenuta nel DGUE, da cui risultava che l’operatore economico intendeva subappaltare ad imprese qualificate «nei limiti di legge vigente, tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria OS12-B», sarebbe stata infatti generica e indeterminata.

Una tesi che non ha convinto il Tribunale. Considerato che l’appalto riguardava l’unica categoria di lavori (OS12-B) e che l’art. 119 del Codice non consente il subappalto per la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, era chiaro che la dichiarazione dell’operatore economico concorrente poteva che avere un’unica interpretazione, ovvero che riservava al subappalto dei lavori il limite massimo del 49%.

Costi della manodopera: la verifica di anomalia

Nessuna violazione poi delle norme sui costi della manodopera e del subrpocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Secondo la ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe proposto un ribasso di oltre il 50% sul costo della manodopera, in violazione di quanto previsto dall’art. 41 del Codice.

Sul punto il TAR ha richiamato il combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, secondo cui per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia.

In quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali.

Questa interpretazione del dettato normativo consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera con la libertà di iniziativa economica e d’impresa, la quale non può che comportare la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara.

Anche nel caso in cui la valutazione dell’offerta anomala ricomprenda il ribasso nei costi della manodopera, l’operato dell’amministrazione non deve risolversi in una caccia all’errore, dovendo invece il giudizio ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell'appalto.

Della natura e delle caratteristiche della valutazione, deve tener conto anche il giudice amministrativo, quando venga chiamato a esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. Nel caso di specie, il RUP ha considerato le giustificazioni «analitiche, sufficientemente dettagliate, coerenti ed idonee a dimostrare la sostenibilità dell'offerta di ribasso».

Secondo il TAR non risultavano elementi sufficienti a ritenere che la valutazione della stazione appaltante, fosse illogica o irragionevole; né la parte ricorrente ha fornito elementi concreti per poter giudicare incongrua l’offerta economica, anche con riferimento ai costi della manodopera.

Valutazioni tecniche della Commissione: i limiti del sindacato giurisdizionale

Stessi limiti imposti al sindacato giurisdizionale in riferimento alla valutazione tecnica da parte della Commissione di gara. Sul punto, ricorda il TAR che:

  • le valutazioni tecniche espresse dalla Commissione di gara sono ampiamente discrezionali ed insindacabili in sede giurisdizionale, ove non inficiate da profili di erroneità, di illogicità e di sviamento;
  • l'apprezzamento tecnico-discrezionale dell'amministrazione è soggetto al sindacato pieno del giudice amministrativo nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità, in quanto esso è volto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione del giudice nell'apprezzamento di merito dell'Amministrazione;
  • solo l'amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l'interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa.

Nel caso in esame si è richiesto non solo di rilevare un macroscopico difetto nella valutazione, ma di approfondire la valutazione delle scelte progettuali, sostituendo la propria valutazione a quelle della competente commissione valutatrice, con conseguente inammissibilità delle censure.

 

 

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