Subappalto e lavoratori autonomi: chiarimenti dal MIT
Le prestazioni di un lavoratore autonomo rese nell'ambito di un appalto pubblico vanno considerate come subappalto? Ecco la risposta del MIT
Perché si configuri il subappalto, devono ricorrere le condizioni previste dall’art. 119, comma 2, del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), comprendendo anche i lavoratori autonomi, se disposto dalla legge.
Subappalto: vale anche per i lavoratori autonomi?
A chiarirlo è il MIT, con il parere del 12 settembre 2023, n. 2285, in risposta a una stazione appaltante sulla qualificazione o meno come subappalto di prestazioni di lavoro prevalentemente proprio e con l’impiego esclusivamente dei mezzi strettamente strumentali all’esecuzione dell’opera, rese da un lavoratore autonomo non qualificato come imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., a favore di una ditta aggiudicataria di un appalto di lavori.
Nel quesito, la Stazione appaltante ha richiamato la recente sentenza del Consiglio di Stato del 21 agosto 2023, n. 7862, con la quale Palazzo Spada ha specificato che, qualora gli operatori esterni abbiano agito per conto dell’affidataria in qualità di lavoratori autonomi, non si configura il subappalto. La sentenza inoltre, richiamando la categoria dei “prestatori d’opera” di cui all’art. 2222 del codice Civile, di norma associata a chi compie un’opera o un’attività di tipo manuale, come per gli artigiani nello svolgimento di lavori, sembra consentire l’applicazione di tale fattispecie anche nell’ambito di questi ultimi, non limitandola ai soli beni e servizi.
Il parere del MIT
Il MIT per rispondere ha richiamato il comma 2 dell’art. 119, il quale chiarisce che
- il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore;
- costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100mila euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
Secondo il MIT, perché possa configurarsi il subappalto è necessario che ricorrano questi presupposti di legge.
Eccezioni al subappalto
Diversamente il comma 3, stabilisce che non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:
- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20mila euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.
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