Subappalto necessario/qualificante e RTI: interviene il MIT
Il parere del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma l’equilibrio nei requisiti di qualificazione dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)
Quando un concorrente partecipa a una gara pubblica per lavori edili, l’equilibrio tra i requisiti di qualificazione richiesti a un operatore economico singolo e quelli richiesti a un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) deve essere garantito? Oppure un RTI può beneficiare di regole meno stringenti, rendendo di fatto più agevole la partecipazione rispetto a un’impresa singola?
Subappalto necessario/qualificante e RTI: nuovo parere del MIT
A rispondere è il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3274 del 27 febbraio 2025, che ha risposto ad un quesito di un operatore economico, chiarendo un principio essenziale in tema di subappalto necessario e qualificazione SOA.
In particolare, il quesito posto al MIT riguarda una gara di lavori in cui l’appalto era suddiviso in una categoria prevalente OG1 (1.500.000 €) e una categoria scorporabile OG11 (850.000 €). Due concorrenti hanno adottato strategie diverse per qualificarsi:
- il “concorrente 1” ha creato un RTI (A+B) che esegue la OG1 e subappalta al 100% la OG11;
- il “concorrente 2” è, invece, un operatore economico singolo che esegue la OG1 e ricorre al subappalto necessario al 100% per la OG11.
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