Subappalto necessario/qualificante e RTI: interviene il MIT
Il parere del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma l’equilibrio nei requisiti di qualificazione dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)
Regole uguali per tutti
Il MIT concorda con l’interpretazione proposta dal quesito e chiarisce che anche un RTI deve possedere, nel suo complesso, una qualificazione SOA nella categoria prevalente sufficiente a coprire l’importo della scorporabile subappaltata.
Questo significa che non ci possono essere disparità di trattamento tra il concorrente singolo e il raggruppamento temporaneo. Entrambi devono garantire la medesima capacità tecnico-economica, evitando situazioni in cui un RTI potrebbe ottenere un vantaggio competitivo semplicemente perché la qualificazione viene distribuita tra più operatori.
Il MIT ribadisce, dunque, il principio di equità nelle gare pubbliche:
- stesso livello di qualificazione
- un RTI non può partecipare con un livello di qualificazione nella prevalente inferiore a quello richiesto a un concorrente singolo;
- se l’operatore singolo deve possedere una SOA sufficiente a coprire sia la OG1 che la OG11 subappaltata, lo stesso deve valere per il RTI nel suo complesso;
- coerenza con la logica del subappalto
necessario
- il subappalto necessario è ammesso, ma il concorrente principale (sia esso un singolo o un RTI) deve dimostrare di avere una qualificazione complessiva adeguata per garantire la corretta esecuzione dell’appalto;
- evitare distorsioni nel mercato
- senza questo principio, un RTI potrebbe qualificarsi con requisiti più bassi, creando un vantaggio ingiustificato rispetto agli operatori economici singoli e alterando il principio di par condicio tra i partecipanti alla gara.
In definitiva, le regole devono essere uguali per tutti, senza zone d’ombra o vantaggi ingiustificati per una configurazione soggettiva rispetto a un’altra.
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