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Subappalto relazione geologica: interviene il Consiglio Nazionale dei Geologi

Solo l’affidatario in possesso dei requisiti “minimi” per i servizi di ingegneria e architettura può rimettere a terzi l’elaborazione e la firma della relazione geologica, quale elaborato specialistico

di Redazione tecnica - 21/10/2024

Il Codice impone, in maniera chiara ed incontrovertibile, che il potenziale affidatario dei servizi di architettura e ingegneria deve possedere i requisiti, ivi espressamente prescritti, per redigere e firmare ogni elaborato della progettazione.

Subappaltabilità relazione geologica: la Circolare del CNG

A dichiararlo nella Circolare del 16 ottobre 2024, n. 528 è il Consiglio Nazionale dei Geologi intervenendo, sul tema della subappaltabilità o meno della relazione geologica ai sensi delle previsioni del D. Lgs. 36/2023, a seguito del parere del 26 settembre 2024, n. 2828, reso dal Servizio Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ricordiamo che nel parere è stato specificato che il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come previsto dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, non è stato riprodotto nell’art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Il medesimo parere evidenzia anche che, se l’affidatario dei servizi di architettura e ingegneria non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può avere un professionista geologo presente nella struttura di progettazione, nominativamente individuato, con la specifica responsabilità, già in sede di offerta, utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, del contratto di avvalimento, del contratto di lavoro subordinato o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

Subappalto relazione geologica: fattibile solo dopo l'affidamento a professionisti qualificati

Ed è qui che il Consiglio rimarca come il nuovo Codice disponga in maniera inequivocabile che il potenziale affidatario dei servizi di architettura e ingegneria deve possedere i requisiti, ivi espressamente prescritti, per redigere e firmare ogni elaborato della progettazione rientrante in tali servizi.

Sulla base delle stesse norme,  solo l’affidatario che possegga tali requisiti “minimi” – come definiti dall’art. 66, comma 2, del Codice – può rimettere a terzi l’elaborazione e la firma della relazione geologica, quale elaborato specialistico. Si tratta, infatti, di requisiti professionali essenziali per l’affidamento del contratto di appalto.

In particolare, spiega la Circolare, i servizi di ingegneria e architettura sono da equipararsi alle prestazioni d’opera intellettuale e possono, quindi, essere eseguiti da soggetti diversi dall’affidatario esclusivamente nei limiti, secondo le modalità e nelle forme consentite dall’ordinamento vigente con riferimento a tali prestazioni.

No al subappalto necessario

Per altro, aggiunge il Consiglio, non si condivide l’ammissibilità di un subappalto cd. “necessario” al fine di supplire alla carenza, in capo all’affidatario, del requisito per redigere e firmare la relazione geologica, seppur mediante l’individuazione nominativa del professionista geologo in sede di offerta, in quanto si tratta di uno specifico requisito di qualificazione professionale, cioè l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo e l’iscrizione al relativo albo.

Questo anche per assicurare che il subappaltatore, in fase esecutiva, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, nonché un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

 

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