Suolo pubblico e strutture amovibili: prorogate concessioni e istanze semplificate
Prorogate al 30 giugno 2022 delle disposizioni previste per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico
Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe, avvenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, n. 49, della legge n. 15/2022, è stato introdotto l’articolo 3-quinquies, relativo alle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell’articolo 9-ter del DL 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”).
Istanze per concessioni suolo pubblico: proroga semplificazioni
In particolare l’art. 3-quinquies, inerente la “Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi” stabilisce che - fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che già aveva disposto una proroga al 31 marzo 2022 - l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.
Ricordiamo che il citato comma 4 stabiliva che per tutto il 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse potevano essere presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. n.160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972.
Inoltre, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, sempre per tutto il 2021, il comma 5 ha previsto che la posa in opera temporanea, da parte di imprese di ristorazione e di somministrazione di cibo e bevande, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali allo svolgimento delle attività di ristorazione e somministrazione di cibo e bevande, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
Non solo: per la posa in opera delle strutture amovibili è stato disapplicato il limite temporale previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380/20021 (Testo Unico Edilizia), il quale prevede un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.
Suolo pubblico e strutture amovibili: cosa dispone il Milleproroghe
Con l’art. 3 quinquies le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico potranno quindi continuare a:
- presentare istanza semplificata, per via telematica e senza pagamento dell’imposta di bollo prevista per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e per le domande di ampliamento nel caso di superfici già concesse;
- utilizzare strutture amovibili in spazi aperti senza tenere conto degli eventuali limiti temporali previsti dalla legge.
Documenti Allegati
LeggeIL NOTIZIOMETRO