SuperSismabonus acquisti: da A/1 ad A/2 è possibile? Risponde l'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate chiarisce se è possibile beneficiare del SuperSismabonus (sismabonus 110% o superbonus 110%) acquisti nel caso di edificio in categoria A/1 che alla fine diventa A/2
L'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto nel nostro ordinamento delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio sismico (sismabonus).
Indice degli argomenti
Superbonus 110%: beneficiari ed esclusioni
La detrazione potenziata al 110% è stata prevista per alcuni interventi di cui agli articoli 14 e 16 (commi da 1-bis a 1-septies) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
I beneficiari che possono accedere alla detrazione sono:
- condomini ed edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
- istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La detrazione, però, è preclusa agli edifici o unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
- A/8 - Abitazioni in ville;
- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Sismabonus acquisti
L'art. 16, comma 1 septies del D.L. n. 63/2013 ha previsto il sismabonus anche nel caso di interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. La differenza rispetto alle altre agevolazioni è che in questo caso l'agevolazione spetta agli acquirenti delle cosiddette case antisismiche che, come previsto dall'art. 121 del Decreto Rilancio, possono comunque optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il luogo alla fruizione diretta del beneficio fiscale.
Sismabonus acquisti: da A/1 ad A/2
Tra gli oltre 6.500 interpelli arrivati, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un istante che ha chiesto se il beneficio del sismabonus acquisti sia applicabile anche nel caso di demolizione e ricostruzione di un immobile censito in categoria catastale A/1 ma che al termine dei lavori verrà iscritto in Catasto "presumibilmente" in categoria A/2 o in ogni caso, in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 (risposta n. 318/2021).
Dopo aver ricordato i presupposti normativi previsti dalla norma, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che anche per il Sismabonus acquisti valgono le esclusioni previste dal comma 15-bis del richiamato articolo 119 del decreto Rilancio. Per effetto di tale espressa disposizione gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti non potranno beneficiare del "Superbonus" nel caso in cui le unità immobiliari oggetto dei richiamati interventi appartengano alla categoria catastale A/1.
Sismabonus acquisti: la conferma dell'Agenzia delle Entrate
Richiamando però una FAQ pubblicata nell'area tematica dedicata al "Superbonus 110%", l'Agenzia delle Entrate ha ammesso che sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
Alla luce di questo chiarimento, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, gli acquirenti possono fruire della detrazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 119 del decreto rilancio).
Confermato quindi il sismabonus acquisti al 110% al caso di immobile A/1 che al termine dei lavori verrà iscritto in Catasto "presumibilmente" in categoria diversa da A/1, A/8 e A/9.
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 10 maggio 2021, n. 318IL NOTIZIOMETRO