Superbonus in 10 anni: ecco l’emendamento del Governo
Non solo superbonus in 10 anni, ecco l’emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2024 presentato dal Governo
di
Gianluca Oreto -
13/05/2024
Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
Il nuovo art. 4-bis, il più contestato, contiene diverse disposizioni finalizzate a ridurre le possibilità di compensazione dei crediti acquistati e “spalmare” l’orizzonte temporale per l’utilizzo del bonus edilizio. Nel dettaglio:
- al comma 1 viene previsto che banche, intermediari finanziari,
società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di
assicurazione, non potranno più utilizzare la compensazione dei
crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni
alternative con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere
e), f) e g), del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- al comma 2 viene previsto che la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ovvero una sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato);
- al comma 3 viene disposto che le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025;
- il comma 4, quello più contestato dell’articolo, dispone che le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2024, i bonus maturati per gli interventi di superbonus, che accedono al bonus barriere architettoniche (art. 119-ter del decreto Rilancio) o a tutte le forme di sismabonus previste all’art. 19 del D.L. n. 63/2013, dovranno essere ripartiti in dieci quote annuali di pari importo;
- al comma 5 viene previsto che tale ripartizione in 10 anni non si applicherà agli acquirenti dei crediti edilizi;
- con il comma 6 viene aggiunto il nuovo comma 3-ter all’art. 121 del Decreto Rilancio che dispone che per banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazioni, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus ordinario, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa pari al trenta per cento del credito utilizzato;
- con il comma 7 è stabilito che a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 39/2024, non è in ogni caso consentito l'esercizio della cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi che accedono ad uno qualsiasi dei bonus di cui comma 2 del medesimo articolo 121.
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