Superbonus 110% e abusi edilizi: arriva l'OK del MEF
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze risponde ad alcuni importanti quesiti sulla fruizione del superbonus per edifici con abusi edilizi
Superbonus 110% e abusi edilizi: ne avevamo già parlato la scorsa settimana, quando due deputati della Camera hanno presentato un’interrogazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per ricevere alcuni chiarimenti sulle opportunità di usufruire dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
Le domande degli interroganti
In particolare, nell’interrogazione venivano posti quesiti relativamente ai seguenti argomenti:
- Superbonus e abusi edilizi nei condomini
- Superbonus e limite massimo di unità immobiliari
- Superbonus e barriere architettoniche
- Superbonus: acquisto pannelli solari
Vediamo nel dettaglio le risposte ricevute dalla VI Commissione Permanente (Finanze) nella seduta del 15 settembre scorso.
Superbonus 110% e abusi edilizi nei condomini
Nell’interrogazione, i deputati chiedevano chiarimenti in merito alla possibilità di accedere al beneficio del Superbonus per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza.
Gli onorevoli istanti facevano riferimento all'art. 206-bis della Legge della Regione Toscana n. 65/2014 mediante la quale "Per le opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale, eseguiti ed ultimati in data anteriore al 17 marzo 1985, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), in parziale difformità dal titolo abilitativo, qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) della parte dell’opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo".
Il MEF non poteva rispondere diversamente, ricordando il comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto legge n. 34 del 2020, (modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), con il quale è stato previsto che gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 380.
In buona sostanza, in presenza di un edificio legittimamente edificato e quindi provvisto di concessione edilizia o titolo abilitativo, la presenza di eventuali abusi e quindi lo stato legittimo non solo non devono essere indicati all'interno della CILA ma non costituiscono neanche causa di decadenza del beneficio fiscale.
Superbonus e limite massimo di unità immobiliari
Un altro quesito riguardava la possibilità di usufruire del Superbonus per la riqualificazione energetica per un edificio in comproprietà al 50%, dopo avere già usufruito dell’agevolazione per un’altra unità immobiliare e, in caso negativo, se almeno l’altro comproprietario ne potesse usufruire.
Facendo riferimento al comma 10 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede che per le persone fisiche il Superbonus si applichi limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, il Mef ha precisato che la limitazione:
- non opera per spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici;
- non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall’agevolazione.
Pertanto, un soggetto che ha già utilizzato l’agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, non potrà fruire del Superbonus con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui è comproprietario al 50 per cento. L’altro comproprietario potrà fruire del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell’agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari.
Superbonus e barriere architettoniche
Come previsto dai commi 2 e 4 dell’art. 119 D.L. n.34/2020, il Superbonus si applica anche all’eliminazione di barriere architettoniche. Nell’interrogazione, è stato richiesto se tale normativa riguarda anche ascensori e montascale.
La Commissione ha richiamato l’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), inerente interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e affermato che essi sono ammessi al Superbonus 110%, a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Superbonus: acquisto pannelli solari
Infine, in merito al quesito se l’acquisto di sonde geotermiche possa essere ricompreso nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari, il MEF ha dato risposta positiva.
Infatti, tra gli interventi cosiddetti “trainanti” del Superbonus rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
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