Superbonus 110%: da AdE chiarimenti su requisiti soggettivi e oggettivi
La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti soggettivi e oggettivi per le cosiddette società “in house providing”.
L'art. 119, comma 9 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) definisce i soggetti ammessi alla detrazione fiscale del 110% (superbonus 110%). Non tutti i beneficiari risultano, però, facilmente identificabili. E, come spesso avviene su questo tema, a chiarirne i contorni è l'Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110% e beneficiari: nuova risposta del Fisco
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 572/2021 con la quale è intervenuta fornendo alcuni interessanti chiarimenti ad un condominio che intende eseguire dei lavori di efficientamento energetico fruendo del Superbonus 110% e utilizzando le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
L’articolo 119, comma 9, del decreto Rilancio stabilisce che le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute dagli IACP, comunque denominati, «nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».
Ed è proprio rispetto alla posizione di una società “in house providing” che AdE ha chiarito quale documentazione va prodotta per essere qualificata come tale e, quindi, accedere al Superbonus.
Società in house providing: requisiti per l’accesso al Superbonus
Nella fattispecie, un Condominio ha richiesto se fosse possibile presentare una dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà attestante i requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di “in house providing” per una società a cui il Comune ha affidato la gestione dell'immobile, le cui parti comuni sono oggetto di ristrutturazione.
Nella risposta, il Fisco ha sottolineato come l’applicazione della disposizione normativa presuppone, l'esistenza di due requisiti:
- soggettivo: le agevolazioni sono riservate, tra l'altro, agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati; ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- oggettivo: le agevolazioni devono riguardare interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Dichiarazione sostitutiva vs documentazione completa
Per l'attestazione della sussistenza del requisito soggettivo quindi dell’apposizione del visto di conformità non è prevista la produzione di una dichiarazione sostitutiva, ma della documentazione idonea a dimostrare la natura degli enti aventi le stesse finalità sociali degli istituti autonomi case popolari, istituiti nella forma di società “in house providing”, che rispondono ai requisiti della legislazione europea.
La dichiarazione sostitutiva di notorietà non è quindi sufficiente perché invece è onere del soggetto che beneficia dell'agevolazione in esame certificare la sussistenza delle condizioni necessarie per essere qualificato quale società “in house providing”.
Per potere accedere alle agevolazioni, bisogna acquisire, in veste di gestore per conto del Comune, per i lavori eseguiti, la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni necessarie per la qualificazione di società “in house providing”.
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