Superbonus 110% e altri bonus edilizi: nuovi chiarimenti sull'assicurazione professionale
Dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili un chiarimento sulla polizza assicurativa dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni
Arrivati a novembre 2022, dopo le ultime modifiche apportate dal Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti quater), ma soprattutto a distanza di 240 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) arrivano nuovi chiarimenti che riguardano l'obbligo di assicurazione professionale previsto per i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini dell'utilizzo del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi.
Superbonus 110% e altri bonus edilizi: l'obbligo di assicurazione professionale
Arriva questa volta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili un chiarimento inviato al Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna in cui si parla dell'obbligo di cui all'art. 119, comma 14 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), modificato dall'art. 28-bis, comma 2, lettera b) del Decreto Sostegni-ter.
Ricordiamo che a seguito di questa modifica, i professionisti incaricati per le attività di attestazione e asseverazione devono possedere adeguata assicurazione professionale. Obbligo che è possibile ottemperare attraverso 3 possibilità:
- assicurazione "single project", dedicata cioè al singolo intervento e con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni;
- normale RC professionale purché questa:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti;
- polizza dedicata alle attività di attestazione e asseverazione con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
Superbonus e bonus edilizi: il chiarimento dei commercialisti
Il chiarimento del Consiglio Nazionale dei commercialisti arriva a seguito del quesito formulato dall'Ordine di Ravenna che chiede se l’obbligo assicurativo a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni di cui al c.d. Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi richieda necessariamente la stipula di una polizza single project, “quindi una polizza differente per ogni cantiere” ovvero se sia possibile utilizzare la normale polizza per danni da attività professionale “che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, con un massimale non inferiore a 500mila euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario e che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni” o in alternativa una polizza (c.d. “a consumo”) dedicata alle attività in oggetto con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili osserva che le citate modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-ter (con decorrenza 26 febbraio 2022) hanno riguardato unicamente il secondo periodo del comma 14, il quale disciplina la tipologia di polizza “single project”, e non anche i successivi terzo e quarto periodo del comma stesso, i quali disciplinano, rispettivamente, la normale polizza RC professionale con le caratteristiche ivi indicate nelle lettere a), b) e c) e la polizza “a consumo” dedicata alle attività di attestazione e asseverazione.
Proprio per questo motivo, dalla lettura del testo normativo, sembra corretto ritenere che “L'obbligo di sottoscrizione della polizza” a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni possa considerarsi rispettato anche tramite le tipologie “alternative” di polizza di cui ai periodi terzo e quarto del comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
I commercialisti, dunque, condividono l’interpretazione fornita, sul punto, dall’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania).
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