Superbonus 110%: arriva la proroga che non serve a nessuno
Il Consiglio dei Ministri n. 75 ha confermato la tanto attesa proroga richiesta per utilizzare il superbonus per le unifamiliari
Se ne parlava da tanto tempo, era stata anche anticipata dal Ministro Franco e alla fine è puntualmente arrivata la proroga al Superbonus 110%. Peccato, però, non serva di fatto a nessuno.
Superbonus 110%: l'orizzonte temporale
Quando con la Legge di Bilancio 2022 il Parlamento ha rivisto le scadenze previste per l'utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus), a parte alcune evidenti problematiche inerenti le modalità di calcolo del raggiungimento delle percentuali per la proroga di alcuni soggetti beneficiari, nessuno si sarebbe immaginato che di lì a poco sarebbero arrivati:
- il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter;
- il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge).
Nuovi provvedimenti d'urgenza che, intervenendo sul vero motore dei bonus edilizi (il meccanismo di cessione del credito), hanno bloccato Poste italiane, CDP, banche, professionisti e imprese per più di un trimestre, con la conseguenza che la tempistica concessa per gli interventi di superbonus realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) (unifamiliari) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) si è sempre più assottigliata.
La scadenza per le unifamiliari
La Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha, infatti, sostituito all'art. 119 del Decreto Rilancio il comma 8-bis prevedendo 3 eccezioni alla regola del 30 giugno 2022 (scadenza prevista per gli interventi di superbonus):
- 31 dicembre 2025 (con decalage di aliquota: 70% nel 2024 e 65% nel 2025) per i condomini e gli edifici plurifamiliari posseduti da persone fisiche, Onlus, ApS, AdV (comma 9, lettere a) e d-bis), art. 119 del Decreto Rilancio);
- 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (comma 9, lettere b), art. 119 del Decreto Rilancio);
- 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo (comma 9, lettere c) e d), art. 119 del Decreto Rilancio).
Scadenze che a dicembre 2021, modalità di accertamento del SAL a parte, erano considerate positivamente dagli operatori del settore che avrebbero avuto 6 mesi in più per completare gli interventi avviati sulle unifamiliari.
Gli effetti delle modifiche al meccanismo di cessione
La pubblicazione del Sostegni-ter ha, però, cambiato in corsa le regole del gioco, bloccando le possibilità di cessione di molti operatori che avevano già preso accordi su lavori avviati. La conseguenza (drammatica) è stata una progressiva diminuzione della liquidità di tutto il comparto, ricco di crediti fiscali ma povero della moneta necessaria per acquistare materiale, pagare i dipendenti e, in generale, sopravvivere ad uno tsunami che sta spazzando via quando di buono (nonostante tutti i problemi) era stato realizzato nel biennio 2020-2021.
Non sono poche le segnalazioni che arrivano in redazione da parte di imprese (soprattutto) e professionisti, rassegnati all'idea di aver lavorato gratis e di non poter spendere in alcun modo i crediti presenti all'interno del cassetto fiscale. Conseguenze gravissime che dovrebbero far riflettere chi siede comodamente sulle poltrone del Governo e del Parlamento.
Gli effetti della proroga
Un nuovo provvedimento d'urgenza approvato dal Consiglio dei Ministri n. 75 ha modificato il comma 8-bis richiamato prevedendo che la detrazione del 110% possa applicarsi in relazione agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
3 mesi in più che arrivano a neanche due mesi dalla precedente scadenza e che non serviranno a nessuno visto che prorogare il 30% dei lavori complessivi al 30 settembre significa mettere dentro due mesi (luglio e agosto) in cui notoriamente l'edilizia è ferma, oltre che lasciare altri 3 mesi (ottobre, novembre e dicembre) per completare il restante 70% dell'intervento.
Resta il dubbio che chi ha pensato a questa proroga non sia mai entrato all'interno di un cantiere e non abbia la più pallida idea di come funzioni il mondo delle costruzioni.
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