Superbonus 110% e Asseverazione Enea: modalità e tempistiche
I termini e le modalità di trasmissione dell’asseverazione necessaria per accedere alla detrazioni fiscali del 110% per gli interventi di efficientamento energetico
Giorni di passione per i cantieri di superbonus che si apprestano a terminare i lavori o il SAL minimo del 30% per accedere alla detrazione nella sua versione con aliquota potenziata al 110% (o al 90%).
L'esperto risponde: entro quando inviare l'Asseverazione all'Enea?
Oggi rispondiamo a Riccardo M. che ci chiede di sapere entro quando potrà inviare l'asseverazione ad Enea relativamente agli interventi di riqualificazione energetica agevolati dalle detrazioni fiscali del 110% di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Come sempre, per rispondere alla domanda occorre prendere la normativa di riferimento, in questo caso rappresentata:
- dall'art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto
Rilancio, per cui:
"Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; (...)."; - dall'art. 119, comma 13-bis del Decreto
Rilancio, per cui:
"L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione (...)."; - dall'art. 3 del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Asseverazioni).
Asseverazione e SAL: prima considerazione
Una prima considerazione, al margine della risposta al quesito, è possibile desumere dal contenuto segnalato in grassetto al citato comma 13-bis, art. 119, D.L. n. 34/2020. Mi riferisco all'annosa questione del contenuto del SAL 30% necessario per utilizzare le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Questa disposizione parla chiaramente di attestazione rilasciata sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.
È chiaro, dunque, che il legislatore (un po' sbadato a dire il vero) abbia voluto legare le asseverazioni a fine lavori e a SAL sempre all'effettiva realizzazione dei lavori e non all'eventuale presenza di forniture presenti in cantiere (materiali a piè d'opera).
Affermazione questa che può essere dedotta dall'allegato 2 (asseverazione a SAL) al Decreto Asseverazioni in cui il tecnico asseveratore, nel caso dell'intervento trainante di isolamento termico deve indicare:
- le superfici complessive oggetto dell’intervento;
- i metri quadri realizzati;
- il costo dei "lavori realizzati".
La risposta al quesito
Rispondendo, invece, al quesito del nostro lettore, occorre richiamare la disciplina dettata all'art. 3 del Decreto Asseverazioni, per la quale:
l’asseverazione (a fine lavori o a SAL), previa registrazione da parte del tecnico abilitato, è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al decreto Asseverazioni stesso;
- la stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito
- l’asseverazione è trasmessa telematicamente entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi;
- a seguito della trasmissione, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.
Nel caso di asseverazione a SAL, il successivo art. 4 del Decreto Asseverazioni stabilisce che nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate.
In tali casi l’ENEA, all’esito positivo della verifica, rilascia la ricevuta informatica, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di «stato di avanzamento lavori». Tale codice identificativo è abilitante all’accesso alle opzioni di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato.
Il tecnico abilitato, al termine dei lavori e nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 3 (90 giorni), dovrà fornire l’asseverazione di fine lavori. Anche in questo caso ENEA, all’esito positivo della verifica, rilascia la ricevuta informatica, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di «intervento realizzato». Tale codice identificativo è abilitante al riconoscimento degli importi residui.
Ultimo aspetto da considerare. Nei casi in cui, trascorsi quarantotto mesi dalla trasmissione dell’asseverazione a SAL, non sia pervenuta l’asseverazione di fine lavori, ENEA comunica la mancata conclusione dei lavori all’Agenzia delle Entrate per il seguito di competenza.
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