Superbonus 110% e Asseverazione video, RPT diffida Deloitte
La pubblicazione dei video è funzionale al riconoscimento della cessione dei crediti edilizi. Secondo RPT si tratta di un ulteriore onere documentale ingiusto e vessatorio
Ha lasciato davvero di stucco l’iniziativa di Deloitte relativa alla richiesta di asseverazione video che dovrebbe impegnare i professionisti nel fornire un’ulteriore prova dei lavori realizzati. Quella che si sta scatenando è una vera e propria rivolta, a dimostrazione che non tutti sono disposti ad accettare passivamente la scelta della società di revisione e consulenza.
Asseverazione video per Superbonus 110% e bonus edilizi: RPT diffida Deloitte
In prima linea c’è la Rete Professioni Tecniche che, oltre ad esprimere una comprensibile indignazione a nome di tutti i professionisti tecnici, ha diffidato Deloitte dal portare avanti l’iniziativa che prevede l’inserimento di un video, per ogni asseverazione rilasciata, sulla piattaforma “Deloitte banca e cessione del credito”.
La pubblicazione è necessaria per il riconoscimento della cessione del credito per Bonus edilizi e Superbonus 110%. Il video, della durata massima di 5 minuti, deve inquadrare espressamente il volto del tecnico e l’immobile oggetto di intervento, inquadrando il cartellone di cantiere, il numero civico e il contesto urbanistico. Non solo: nel video, il tecnico dovrà citare espressamente gli importi e gli interventi asseverati, mostrando tutti i lavori eseguiti.
Una richiesta che, a parere di RPT è vessatoria e crea un ulteriore, inutile onere documentale a carico dell'asseveratore e che è sfociata in un formale atto di diffida.
L'atto di diffida di Rete Professioni Tecniche a Deloitte
Nel documento viene fatto riferimento alle gravissime difficoltà incontrare dalla filiera delle costruzioni nell’ultimo decennio, inasprite dalla pandemia e, recentemente, dal caro energia e dal caro materiali caussati dalla crisi internazionale. Da questo punto di vista, spiega RPT, i bonus edilizi e l’introduzione del cd. Superbonus 110% con il Decreto Rilancio, hanno portato una boccata d’ossigeno al settore.
Nonostante questo, la misura prevista dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 ha subito innumerevoli correttivi finalizzati, secondo RPT, a scoraggiarne l’utilizzo, con oneri documentali, certificatori ed altro sempre maggiori e sempre più incerti, a differenza degli altri paesi europei. Tra queste misure, si è aggiunta appunto l’asseverazione video imposta da Deloitte, che, come si legge nella diffida “si sostanzia in un immotivato, non previsto, illogico aggravamento dei già pesanti oneri documentali e certificatori gravanti sui committenti e sui professionisti”.
Per RPT questo onere documentale aggiuntivo, oltre a svilire la figura del professionista, appare "di dubbia utilità e di opinabile base normativa" considerato che:
- contrasterebbe con i principi di lealtà e buona fede, costituendo un inutile aggravio di oneri riferiti ad atti e documenti validati ed asseverati da professionisti coperti da adeguata assicurazione professionale e già validati da una Amministrazione Pubblica centrale (ENEA);
- contrasterebbe con l’art. 13 bis della L. 247/2012, rappresentando una modifica unilaterale del contratto;
- contrasterebbe con l’art. 1341 del codice civile (clausole vessatorie);
- contrasterebbe con le vigenti disposizioni in materia di riservatezza, dato che luoghi e beni oggetto del video non possono essere ripresi senza consenso dei relativi proprietari come pure i lavoratori eventualmente in esso filmati e che è necessario il rilascio di un’informativa;
- non appare giustificato da innovazioni normative o interpretative di sorta atteso che gli Istituti bancari, a seguito delle recentissime innovazioni normative sull’art. 121 del DL 34/2020 sono, di fatto, garantite al massimo grado nei confronti di eventuali irregolarità/illegittimità, con la limitazione della responsabilità al caso del “dolo” o della “colpa grave”;
- non è richiesta dalle vigenti disposizioni in materia di cd. antiriciclaggio né dai Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01;
- non ha alcun effetto deterrente di eventuali comportamenti illeciti né appare idoneo a configurare una adeguata diligenza dell’advisor o dell’istituto bancario;
- richiede obblighi di facere per lo più di difficile attuazione (si pensi all’ipotesi di lavori già effettuati) e di costi non preventivati né preventivabili non trascurabili che non possono essere scaricati sulla committenza.
Da qui la diffida a rimuovere l’obbligo “in quanto inadeguato, illegittimo ed ingiustamente penalizzante per la dignità lavorativa dei professionisti interessati”.
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