Superbonus 110% e bonus edilizi: dall'1 maggio divieto di frazionamento
La Legge di conversione del Decreto Legge n. 4/2022 conferma il divieto di frazionamento dei crediti fiscali ceduti dopo la prima comunicazione dell’opzione alternativa
L'1 maggio 2022 entra in vigore il nuovo divieto previsto dal Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), recentemente convertito in Legge n. 25/2022, a seguito del quale si pone fine alla frammentazione dei crediti fiscali edilizi.
Codice univoco e stop alla frammentazione del credito
La nuova disposizione è stata prevista dall'art. 28, comma 1-bis, lettera a)3 che ha inserito all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) il nuovo comma 1-quater che sostanzialmente prevede:
- l'attribuzione di un codice univoco al credito fiscale inserito sulla Piattaforma dell'Agenzia delle Entrate di comunicazione dell'esercizio delle opzioni alternative, dal contribuente e dal fornitore dei beni e servizi;
- il divieto di cedere parzialmente i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione.
Entrata in vigore
Come detto, è stata prevista un'entrata in vigore dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. In questo modo sarà consentito all'Agenzia delle Entrate di emanare un nuovo provvedimento attuativo e l'aggiornamento della Piattaforma di comunicazione delle opzioni alternative.
Bonus fiscali interessati
Ricordiamo che il divieto vale per i bonus fiscali indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio che utilizzano le opzioni alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, quindi:
- superbonus 110% (trainanti e trainati), art. 119 del Decreto Rilancio;
- recupero del patrimonio edilizio, art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del d.P.R. n. 917/1986;
- efficienza energetica, art. 14 del D.L. n. 63/2013;
- adozione di misure antisismiche, art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, art. 1, commi 219 e 220, della Legge n. 160/2019;
- installazione di impianti fotovoltaici, art. 16-bis, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 917/1986;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, art. 16-ter del D.L. n. 63/2013;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, art. 119-ter del Decreto Rilancio.
IL NOTIZIOMETRO