Superbonus 110% e bonus edilizi: i controlli dell'Agenzia delle Entrate
Gli ultimi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito le modalità di controllo preventivo delle comunicazione di sconto in fattura e cessione del credito
4 circolari e 4 guide fiscali dell'Agenzia delle Entrate non sono ancora riuscite a definire in modo chiaro il quadro normativo relativo agli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico che beneficiano delle agevolazioni fiscali del 110%, il cosiddetto superbonus, oltre che quello che riguarda le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) ai bonus edilizi.
Superbonus 110%: tutte le circolari e le guide del Fisco
Entrando nel dettaglio, da luglio 2020 ad oggi sono stati pubblicati i seguenti documenti di prassi:
- Guida Agenzia delle Entrate - Superbonus 110% - ed. Luglio 2020;
- Circolare Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E;
- Circolare Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020, n. 30/E;
- Guida Agenzia delle Entrate - Superbonus 110% - ed. Febbraio 2021;
- Guida Agenzia delle Entrate - Superbonus 110% - ed. Marzo 2021;
- Guida Agenzia delle Entrate - Superbonus 110% - ed. Settembre 2021;
- Circolare Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021, n. 16/E;
- Circolare Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022, n. 19/E.
Una sorta di soft law (non codificata) che ha provato ad andar dietro ai tanti correttivi che riguardano a vario titolo gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
I controlli preventivi nel Decreto Rilancio
Soprattutto le ultime due circolari hanno dedicato ampio spazio ai controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate che sono stati rafforzati con le prime misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui al Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode).
Stiamo parlando dell'art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) del Decreto Rilancio, inserito prima dall'art. 2 del Decreto antifrode e poi riproposto integralmente dall'art. 1, comma 30 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Appare utile ricordare i contenuti dell'art. 122-bis:
1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi
dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito,
può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli
effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla
prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli
articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del
relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono
individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei
crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati
presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti
che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono
correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe
tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione
finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti
indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente
comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Criteri e modalità per la sospensione della cessione
Criteri e modalità per la sospensione delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate sono stati definiti con il provvedimento 1 dicembre 2021, prot. 340450.
Questo provvedimento prevede, ai sensi dell'art. 122-bis citato, che le comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate all’Agenzia delle Entrate, che presentano profili di rischio, sono selezionate per l’applicazione della procedura di sospensione.
La sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla base dei criteri previsti dall’articolo 122-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Procedura di sospensione e di annullamento comunicazione bonus edilizi
Per le comunicazioni sospette, entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione, l’Agenzia delle Entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa. Il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle Entrate rende nota la sospensione stessa.
In particolare, la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La sospensione riguarda l’intero contenuto della comunicazione. Se, in esito alle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia delle Entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata.
L’annullamento degli effetti della comunicazione è reso noto con le stesse modalità della sospensione, quindi per i bonus edilizi con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario, tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia delle Entrate.
Silenzio-assenso in caso di mancata risposta
Fermi restando i successivi ordinari controlli sulla correttezza delle operazioni inerenti alle comunicazioni, se, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate, non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, ovvero decorso il periodo massimo di sospensione, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 e sue successive modifiche.
L'Agenzia delle Entrate ricorda, infatti, che né la mancata selezione della specifica comunicazione tra quelle oggetto di sospensione, né la rimozione della sospensione inizialmente operata, ovvero il decorso dei 30 giorni senza conferma dei profili di rischio, precludono gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e, pertanto, non costituiscono alcun riconoscimento circa la spettanza della specifica agevolazione: il presidio preventivo antifrode si fonda sull’analisi dei profili di rischio individuati dal legislatore, idonei ad intercettare (e bloccare) le più rilevanti condotte illecite, ma non rappresenta un controllo sostanziale dell’agevolazione, né della regolarità della comunicazione.
I profili di rischio
Come specificato nella circolare n. 16/E del 2021,i profili di rischio che portano alla prima sospensione della comunicazione sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.
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