Superbonus 110% e bonus edilizi: in Gazzetta Ufficiale il nuovo requisito
In Gazzetta la Legge n. 51/2022 di conversione del Decreto Energia che ufficializza in nuovo requisito richiesto per accedere al superbonus e agli altri bonus edilizi
Si attendeva solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto Energia per confermare le nuove misure previste dal Parlamento per il superbonus 110%.
In Gazzetta Ufficiale il nuovo requisito
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20/05/2022, n. 117 la Legge 20 maggio 2022, n. 51 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” che all’art. 10 - bis prevede un nuovo sistema di qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- Parlando dei “benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i bonus edilizi indicati in questi due articoli, ovvero:
- superbonus 110%;
- ecobonus ordinario;
- bonus casa e sismabonus ordinario;
- bonus facciate;
- bonus fotovoltaico ordinario;
- bonus colonnine di ricarica ordinario;
- bonus barriere architettoniche 75%.
La discriminante sarà solo l’importo dei lavori complessivi, visto che il nuovo requisito si applicherà esclusivamente per importi maggiori di 516.000 euro. Verosimilmente si applicherà, dunque, ai condomini e agli edifici plurifamiliari dove le spese sono generalmente maggiori.
L’attestazione SOA
Con la conversione in legge viene previsto che l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, dovrà essere affidata a imprese qualificate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti).
In particolare, è previsto un regime transitorio dall’1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, in cui si potrà dimostrare di avere stipulato un contratto per la qualificazione da parte di un soggetto terzo (l’attestazione SOA). Dall’1 luglio 2023, l’attestazione sarà invece obbligatoria per accedere alle detrazioni fiscali.
Dall’1 luglio 2023 anche l’accesso ai benefici sarà sempre sottoposto a verifica dell’attestazione SOA anche per le imprese che avevano sottoscritto un contratto per la qualificazione.
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Legge n. 51/2022IL NOTIZIOMETRO