Superbonus 110% e bonus edilizi: in vigore le strette sulla cessione del credito
Entrano ufficialmente in vigore oggi le strette previste sulla cessione del credito dall’articolo 28, comma 2, del Decreto Sostegni-ter
Inizialmente era stata prevista l'entrata in vigore il 7 febbraio 2022, poi però l'Agenzia delle Entrate ne ha prorogato il transitorio. Fatto sta che, nonostante le proteste e le dichiarazioni delle forze parlamentari, entra ufficialmente in vigore oggi la stretta operata dal Decreto Sostegni-ter al meccanismo di cessione del credito previsto per i principali bonus edilizi, tra cui superbonus 110% e bonus facciate.
La stretta sulla cessione del credito
Ricordiamo, infatti, che l'art. 28 del D.L. n. 4/2022 ha modificato il meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale previsto all'art. 121, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). La nuova versione prevede:
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, cedibile
dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari senza facoltà di successiva
cessione;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari senza facoltà di successiva
cessione.
Il primo transitorio
L'art. 28 del Sostegni-ter, al comma 2, aveva anche previsto un mini periodo di transizione per l'entrata in vigore delle nuove regole sulla cessione del credito. Era stato, infatti, stabilito che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti. Oltre la nullità dei contratti stipulati in violazione della suddetta norma.
La proroga del transitorio
Considerate le difficoltà operative per l'aggiornamento della piattaforma di cessione del credito, l'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del direttore, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha prorogato il termine del 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022.
Il medesimo termine del 7 febbraio è prorogato al 7 marzo 2022 con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio.
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