Superbonus 110% e bonus edilizi: interventi chiavi in mano
Nella Gazzetta Ufficiale di oggi arriverà il nuovo Decreto del MiTE che definisce i costi per l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per i bonus edilizi
Sarà pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale in Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) che il mondo delle costruzioni aspettava dal 9 febbraio 2022, data prevista dalla Legge di Bilancio 2022 per la definizione dei costi per asseverare la congruità delle spese per “talune categorie di beni”.
AGGIORNAMENTO
Superbonus 110% e bonus edilizi: il testo ufficiale in pdf del Decreto MiTE
La struttura del nuovo decreto del MiTE
Un decreto che in via non ufficiosa è già girato in rete e che dovrebbe essere costituito da 5 articoli e un allegato:
- l’articolo 1 definisce la finalità del decreto, ovvero che lo stesso individua i costi massimi specifici omnicomprensivi agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese per l’accesso ai benefici fiscali, in attuazione del comma 13-bis, articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
- l’articolo 2 circoscrive il perimetro di applicazione del decreto ai soli casi di accesso alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, qualora non sia già stato presentato il titolo edilizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
- l’articolo 3 prevede che per tutti gli interventi di cui all’articolo 2, l’asseverazione sulla congruità della spesa sia redatta dal tecnico abilitato sulla base dei costi massimi specifici omnicomprensivi riportati nell’Allegato A. In tutti gli altri casi, la verifica della congruità della spesa è effettuata con riferimento ai prezziari sopra indicati, così come disposto dal comma 13-bis, articolo 119 del Decreto Rilancio;
- l’articolo 4 coordina le nuove disposizioni e quanto previsto
dalla Legge di Bilancio 2022 con il Decreto 6 agosto 2020 (c.d. DM
Requisiti tecnici). In particolare:
- considera ammissibili le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni per l’accesso alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, in attuazione dell’art.121 della Legge di Bilancio 2022;
- chiarisce che la verifica della congruità dei costi tenga conto anche di quanto previsto dal nuovo decreto del MiTE;
- prevede che l’asseverazione della congruità delle spese sia
effettuata esclusivamente con riferimento ai costi massimi
specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento di cui
all’Allegato I. Inoltre, il decreto coordina le nuove disposizioni
con le seguenti previsioni:
- quella secondo cui l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile per gli interventi non soggetti ad asseverazione sia calcolato con riferimento ai costi massimi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento di cui all’Allegato I;
- quella secondo cui i costi professionali massimi sono calcolati con riferimento al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, ma solo casi non già regolati dal presente decreto, ovvero nei casi di utilizzo dei prezziari di cui all’articolo 3;
- sostituisce l’Allegato I con l’Allegato A del presente decreto.
- l’articolo 5 dispone che, al fine di tutelare gli investimenti già avviati e quelli in via di realizzazione, il decreto entri in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale dello stesso e che i valori dei costi massimi sono rivisti periodicamente in base agli esiti del monitoraggio condotto da ENEA.
Costi massimi omnicomprensivi o “chiavi in mano”
L’Allegato A indicata i costi massimi specifici omnicomprensivi per i soli interventi di efficienza energetica, integrando e sostituendo quelli già definiti dall’Allegato I del DM Requisiti tecnici (Decreto MiSE 6 agosto 2020).
L’Allegato chiarisce che i costi indicati sono omnicomprensivi di qualunque ulteriore costo e rappresentano quindi il costo “chiavi in mano” al cittadino; questo permette una significativa semplificazione dell’intera procedura di asseverazione. I costi di cui al citato Allegato A sono stati definiti:
a) in base ai costi massimi direttamente previsti dalla norma primaria per gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo dell’energia elettrica e le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici;
b) per gli altri interventi direttamente connessi all’efficienza energetica, tenendo conto delle spese omnicomprensive auto-dichiarate dai contribuenti per gli interventi. In particolare, è stata effettuata un’analisi che tiene conto dei costi omnicomprensivi forniti da ENEA relativamente all’Ecobonus 2021 ( 65% o 50%) e al Superbonus 2021 (110%).
I costi proposti nell’Allegato A tengono conto dei valori registrati nell’ambito delle suddette misure, ovvero in maniera residuale a quelli del citato Allegato I qualora i dati non siano stati rilevati o non siano stati ritenuti significativi.
Inoltre, per tener conto del maggiore spessore del materiale isolante per gli interventi di isolamento delle superfici opache disperdenti verticali realizzati in zone climatiche fredde, si è proposta una differenziazione di prezzo tra le zone climatiche fredde e calde, analogamente a quanto avviene per gli infissi.
In generale, rispetto all’Allegato I vigente e alla best practice costituita dal più “consolidato” Ecobonus, gli incrementi dei costi specifici proposti appaiono correlabili all’aumento dei prezzi delle materie prime e all’eterogeneità, in termini di complessità realizzativa, delle lavorazioni possibili.
L’Allegato A
Da rilevare che i costi indicati nell’allegato A risultano comprensivi dei costi di fornitura, installazione, messa in opera dei prodotti e beni, inclusa, ove applicabile, la loro dismissione, nonché dell’IVA, delle prestazioni professionali e di qualunque altra opera complementare necessaria alla messa in opera degli stessi.
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