Superbonus 110% e bonus edilizi: nuovo requisito dal 27 maggio 2022
Nuove disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro
Nuovi requisiti in vigore dal 27 maggio 2022 dovranno essere verificati per utilizzare molti dei principali bonus edilizi come il superbonus 110%, ecobonus e sismabonus ordinari, bonus facciate, bonus verde e persino bonus mobili. Anche se in alcuni casi dovranno necessariamente arrivare maggiori chiarimenti.
Superbonus 110% e bonus edilizi: il nuovo requisito
Lo prevede l'art. 28-quater del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25 che ha previsto nuove misure in materia di benefici normativi e contributivi che entreranno in vigore per i lavori edili avviati dopo il 27 maggio 2022. Non per tutti ma solo quelli di cui all’allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) di importo superiore a 70.000 euro.
Stiamo parlando, quindi, di tutti i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Per i suddetti lavori di importo superiore a 70.000 euro, i benefici di cui:
- all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, il superbonus 110%;
- all'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, il bonus per eliminare le barriere architettoniche;
- all'art. 120 del D.L. n. 34/2020, il credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- all'art 121 del D.L. n. 34/2020, quindi tutti quelli indicati
al comma 2:
- art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del d.P.R. n. 917/1986 - recupero del patrimonio edilizio;
- art. 14 del D.L. n. 63/2013, ecobonus ordinario;
- art. 16 del D.L. n. 63/2013, sismabonus ordinario;
- art. 1, commi 219 e 220 della Legge n. 160/2019, bonus facciate;
- art. 16-bis, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 917/1986, installazione di impianti fotovoltaici;
- art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, bonus mobili (immaginiamo che le spese dei mobili si vadano ad aggiungere a quelle della ristrutturazione per determinare l'importo di 70.000 euro ma la norma è molto poco chiara);
- art. 1, comma 12, della Legge n. 205/2017, bonus verde;
potranno essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si ricorda che come previsto all'art. 51 del TUSL per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Utilizzo con opzioni alternative
Nel casi i suddetti bonus edilizi siano utilizzati mediante opzione alternativa e quindi ove sia necessario il rilascio del visto di conformità, i soggetti abilitati avranno il compito di verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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